Pareri in materia di Appalti Pubblici

Argomento: appalti pnrr e pnc

Per i contratti pubblici finanziati con risorse del PNRR e del PNC al comma 4 dell'art. 47 del Decreto legge 31 maggio 2021 n. 77 è previsto, quale requisito necessario per l’offerta, l’assunzione dell’obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile.
Si chiede a riguardo cosa si intenda per "assunzioni necessarie" e, in particolare, se tale obbligo di assunzione sussista solo qualora il datore di lavoro abbia una effettiva necessità di ricorrere a nuove assunzioni per poter svolgere le attività oggetto della gara, e quindi la misura del 30% sia da riferirsi al numero di nuovi assunti, oppure se sussista l'obbligo di effettuare nuovi assunzioni anche nel caso in cui il datore di lavoro abbia già un numero di dipendenti tale da consentirgli di eseguire le attività oggetto della gara.
Si ringrazia e si porgono distinti saluti.

Relativamente al disposto di cui all'art. 1, comma 1, lett.a) del DL 32/2019, così come novellato dall'art. 52, comma 1, lett.a) sub 1.2, si chiede cortesemente quale debba essere la corretta lettura dello stesso, inerentemente l'applicazione dell'art. 37, comma 4, del Codice dei Contratti Pubblici, in caso di procedure afferenti alle opere PNRR e PNC, da parte dei Comuni non capoluoghi di provincia, ma in possesso della qualificazione di cui all'art. 38 del Codice sopra menzionato. Considerando che:
- la normativa di cui al richiamato articolo del DL 32/2019, prevede, tra l'altro, che “nelle more di una disciplina diretta ad assicurare la riduzione, il rafforzamento e la qualificazione delle stazioni appaltanti, per le procedure afferenti alle opere PNRR e PNC, i comuni non capoluogo di provincia procedono all’acquisizione di forniture, servizi e lavori, oltre che secondo le modalità indicate dal citato articolo 37, comma 4, attraverso le unioni di comuni, le province, le città metropolitane e i comuni capoluoghi di province”;
- in realtà già il comma 4 dell'art. 37 suddetto prevede di procedere attraverso le unioni di comuni, le province, le città metropolitane e i comuni capoluoghi di province, non profilandosi dunque quest'ultime come modalità aggiuntive a quelle già previste dal comma in parola;
- nel comma 4 dell'art. 37 suddetto, sono previste (fermo restando) le modalità di affidamento di cui al comma 1 e al comma 2 primo periodo del medesimo art. 37 succitato, normativa quest'ultima che consente ai Comuni non capoluoghi di provincia , entro determinate soglie di importo e alla sussistenza delle altre condizioni in detti commi previste, di procedere autonomamente;
si chiede il Vs autorevole parere se si debba intendere che:
1) per le opere di cui al PNRR e PNC i Comuni non capoluoghi di provincia procedono sempre, a prescindere dall'importo dei lavori/forniture/servizi affidati e dalle altre condizioni richiamate di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 37 del Codice dei Contratti Pubblici, all'affidamento degli appalti secondo una delle modalità indicate alle lettere a), b), e c) del medesimo art. 37, comma 4, sopra citato (e confermate dall'art. 1, comma 1, lett.a) del DL 32/2019);
oppure
2) anche per le opere di cui al PNRR e PNC i i Comuni non capoluoghi di provincia, in possesso della necessaria qualificazione di cui all'art. 38 del Codice dei Contratti Pubblici, possano procedere autonomamente, nei limiti degli importi e delle condizioni contemplati all'art. 37, commi 1 e 2, già sopracitato.

Argomenti:

In presenza di eventuali investimenti finanziati da fondi pubblici destinati ad Enti locali o ad imprese operanti nel TPL- tra cui società “in house” di un Comune, operante nei Settori Speciali- si domanda:
1) la possibilità, alla luce della Legge 108/2021 e della vigente normativa, di attribuire la funzione di Stazione Appaltante ad un soggetto terzo: ed, in particolare, ad un Consorzio con attività esterna e partecipato esclusivamente da gestori del TPL partecipate da enti pubblici. Tale Consorzio avrà cura di predisporre le relative procedure di gare alla luce del D. Lgs. 50/16 e delle attuali norme di semplificazione e accelerazione per gli appalti pubblici.
2) Qualora fosse consentita tale facoltà, Si domanda con quale strumento (Convenzione, contratto, ecc.) va disciplinata tale fattispecie tra i soggetti coinvolti.
3) In subordine, si chiedono maggiori dettagli sul "supporto tecnico-operativo" previsto dall'art. 9 della citata L. 108/2021 e quali sono i limiti e le modalità di attivazione di tale servizio.
Si ringrazia per l’attenzione.

Argomenti:

Parere MIMS 9 febbraio 2022, n. 1172

In relazione all’art. 47 c. 2 L.108/2021 e relative linee guida, si chiede se l’espressione “Le stazioni appaltanti prevedono, … come ulteriori requisiti premiali dell’offerta.. criteri orientati a promuovere l’imprenditoria giovanile…” implichi che gli appalti PNRR-PNC, di qualsivoglia natura (lavori, forniture, servizi) e importo, debbano necessariamente essere aggiudicati con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

L’interpretazione letterale introdurrebbe un ulteriore obbligo di utilizzo del criterio dell’OEPV per i soli appalti PNRR-PNC, aggiuntivo rispetto alla previsione dell’art. 95 c. 3 del Codice e derogatorio rispetto ai limiti di importo e tipologia di appalto sanciti nella stessa ai fini della sua applicabilità.

Ritenere sussistente un obbligo di ricorso all’aggiudicazione con il criterio OEPV per tutti gli appalti PNRR-PNC, indipendentemente dall’importo e dalle caratteristiche dell’appalto (ad es. forniture, appalti sotto soglia di lavori pubblici), rischierebbe inoltre di vanificare gli sforzi di accelerazione esemplificazione del Legislatore. In senso contrario depone l’utilizzo dell’espressione “ulteriori requisiti premiali” che implica l’esistenza di altri criteri tecnici di valutazione ovvero l’aver scelto l’utilizzo del criterio dell’OEPV. Si chiede pertanto di confermare:

1. Se sia valida l’interpretazione per la quale l’espressione “Le stazioni appaltanti prevedono,…come ulteriori requisiti premiali dell’offerta, di criteri orientati a promuovere l’imprenditoria giovanile…” sia da intendersi nel senso che l’inserimento di tali criteri premianti sia obbligatorio solo se il criterio di aggiudicazione dell’appalto sia – per legge o per scelta della Stazione Appaltante -quello OEPV, come già avviene per i CAM ai sensi dell’art. 34 del Codice;

2. se resti pertanto impregiudicata, al sussistere delle condizioni di legge, la possibilità per la Stazione Appaltante di utilizzare il criterio del prezzo più basso anche per appalti PNRR PNC

Parere MIMS 2 febbraio 2022, n. 1161

In presenza di eventuali investimenti finanziati da fondi pubblici destinati ad Enti locali o ad imprese operanti nel TPL- tra cui società “in house” di un Comune, operante nei Settori Speciali- si domanda:

1) la possibilità, alla luce della Legge108/2021 e della vigente normativa, di attribuire la funzione di Stazione Appaltante ad un soggetto terzo: ed, in particolare, ad un Consorzio con attività esterna e partecipato esclusivamente da gestori del TPL partecipate da enti pubblici. Tale Consorzio avrà cura di predisporre le relative procedure di gare alla luce del D. Lgs.50/16 e delle attuali norme di semplificazione e accelerazione per gli appalti pubblici.

2) Qualora fosse consentita tale facoltà, Si domanda con quale strumento(Convenzione, contratto, ecc.) va disciplinata tale fattispecie tra i soggetti coinvolti.

3) In subordine, si chiedono maggiori dettagli sul “supporto tecnico-operativo” previsto dall’art. 9 della citata L. 108/2021 e quali sono i limiti e le modalità di attivazione ditale servizio.

Nel comune di Romano d’Ezzelino è prevista la realizzazione di una struttura denominata “casa della comunità” (sede distretto sanitario). I costi per la progettazione e la realizzazione dell’edificio sono a carico dell’azienda sanitaria territoriale e sono finanziati con fondi del PNRR.
Il comune mette a disposizione l’area sulla quale verrà costituito diritto di superficie per la durata di 20 anni a favore dell’ULSS. Allo scadere dei vent’anni l’edificio rimarrà in proprietà al comune.
L’area che il comune mette a disposizione è per la maggior parte di proprietà dello stesso, mentre per la parte restante è stata avviata la procedura di acquisizione essendo di proprietà di un privato.
Si chiede se l’opera deve essere inserita nel programma delle opere pubbliche del comune di Romano d’Ezzelino e in caso affermativo qual’è la tipologia di finanziamento da indicare.
Si chiede anche se la spesa per l’acquisto della porzione di area attualmente di proprietà privata debba essere inserita nel quadro economico dell’opera.

Argomenti:

In relazione all’art. 47 c. 2 L.108/2021 e relative linee guida, si chiede se l’espressione “Le stazioni appaltanti prevedono, … come ulteriori requisiti premiali dell’offerta.. criteri orientati a promuovere l’imprenditoria giovanile…” implichi che gli appalti PNRR-PNC, di qualsivoglia natura (lavori, forniture, servizi) e importo, debbano necessariamente essere aggiudicati con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
L’interpretazione letterale introdurrebbe un ulteriore obbligo di utilizzo del criterio dell’OEPV per i soli appalti PNRR-PNC, aggiuntivo rispetto alla previsione dell’art. 95 c. 3 del Codice e derogatorio rispetto ai limiti di importo e tipologia di appalto sanciti nella stessa ai fini della sua applicabilità.
Ritenere sussistente un obbligo di ricorso all’aggiudicazione con il criterio OEPV per tutti gli appalti PNRR-PNC, indipendentemente dall’importo e dalle caratteristiche dell’appalto (ad es. forniture, appalti sotto soglia di lavori pubblici), rischierebbe inoltre di vanificare gli sforzi di accelerazione e semplificazione del Legislatore.
In senso contrario depone l’utilizzo dell’espressione “ulteriori requisiti premiali” che implica l’esistenza di altri criteri tecnici di valutazione ovvero l’aver scelto l’utilizzo del criterio dell’OEPV.
Si chiede pertanto di confermare:
1. Se sia valida l’interpretazione per la quale l’espressione “Le stazioni appaltanti prevedono,…come ulteriori requisiti premiali dell’offerta, di criteri orientati a promuovere l’imprenditoria giovanile…” sia da intendersi nel senso che l’inserimento di tali criteri premianti sia obbligatorio solo se il criterio di aggiudicazione dell’appalto sia – per legge o per scelta della Stazione Appaltante - quello OEPV, come già avviene per i CAM ai sensi dell’art. 34 del Codice;
2. se resti pertanto impregiudicata, al sussistere delle condizioni di legge, la possibilità per la Stazione Appaltante di utilizzare il criterio del prezzo più basso anche per appalti PNRR PNC

1. commi 3 e 3 bis ...entro sei mesi dalla conclusione del contratto.... Per conclusione del contratto deve intendersi la data di aggiudicazione, la data di stipula del contratto o la data di fine lavori? 2. comma 3-bis ... a consegnare, ... alla stazione appaltante la certificazione di cui all’art. 17 della L. 12/03/1999, n. 68. Nelle linee guida del 7/12/2021 si parla invece di dichiarazione. Quale delle due? 3. Sempre nelle linee guida è indicato che l’assolvimento dell’obbligo di cui al comma 3-bis dell'art. 47, dovrebbe essere richiesto anche alle imprese con 50 dipendenti!! Il dovrebbe significa che può non essere chiesto a tali imprese? 4. comma 4 ...è requisito necessario dell’offerta l’aver assolto, al momento della presentazione dell’offerta stessa, agli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 .... Tale requisito non risulta già assolto mediante la dichiarazione presentata tramite DGUE, relativa ai requisiti di partecipazione art. 80 comma 5 lett. i) del Codice? 5. comma 7 in merito alle deroghe previste relativamemte all'obbligo di cui al comma 4, di assicurare una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l’esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all’occupazione giovanile sia all’occupazione femminile, è possibile escludere tale obbligo per l'occupazione femminile in caso di gara di lavori? Se sì, la motivazione può essere "viste la tipologia e la natura delle attività oggetto del contratto che rendono tale obbligo difficilmente applicabile"?

Argomenti:

Visto il comma 3 dell'art. 50 del DL 77/2021 che stabilisce:
"Il contratto diviene efficace con la stipulazione e non trova applicazione l’articolo 32, comma 12, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50."
Si chiede di confermare o meno che tale deroga non riguardi l'applicazione dello stand still, essendo, tale istituto, previsto all'art. 32 comma 9.

Leggendo la news pubblicata sul sito CONSIP " Acquisti per il PNRR: aggiornati i bandi del Mercato elettronico della PA (MEPA)" al link: https://www.consip.it/media/news-e-comunicati/acquisti-per-il-pnrr-aggiornati-i-bandi-del-mercato-elettronico-della-pa-mepa
sembra che una possibilità per gli Enti non capoluogo sia quella di utilizzare la piattaforma non solo CONSIP con adesione a convenzioni quadro, ma addirittura il canale MEPA.
Questo consentirebbe di ovviare al problema delle centrali di committenza per gli interventi PNRR per i piccoli comuni e in generale per i comuni non capoluogo: in sostanza sembra che i singoli Comuni anche non capoluogo potrebbero gestire procedure di affidamento di servizi (di progettazione) e di lavori in autonomia tramite MEPA.
E' corretto?
grazie

Appalto Integrato
QUESITO del 03/03/2022

In dottrina non si rileva un orientamento univoco in merito alla possibilità di utilizzare il criterio del minor prezzo in un appalto integrato ex art. 48 della legge 208/2021 con affidamento congiunto della progettazione definitiva, esecutiva ed esecuzione lavori. Nel silenzio della norma, si chiede conferma di detta facoltà nel caso di appalto di importo complessivo inferiore alla soglia comunitaria per lavori, ove il valore stimato della progettazione sia di importo inferiore a 40.000 euro. Si chiede se sia altresì possibile utilizzare il suddetto criterio del minor prezzo per un appalto integrato sempre di importo totale (progettazione più lavori) sotto la soglia per i lavori ma con importo della progettazione superiore a 40.000 euro ed inferiore alla soglia comunitaria per i servizi.

Richiamato il Comunicato 6 settembre 2021 (G.U. n. 229 del 24 settembre 2021), con il quale il Ministero dell’interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, informava in merito ai Comuni beneficiari dei contributi ex art.1 co. 139 e ss., L. 145/2018, del passaggio delle risorse relative alla graduatoria 2021 sul PNRR;
In ragione delle risorse attribuite con Decreto 23/02/2021 lo scrivente Ente, avendo appreso notizia di tale passaggio successivamente alla pubblicazione in G.U. del Comunicato 06/09/2021, ha provveduto dopo tale pubblicazione, ad avviare le procedure di affidamento lavori, per un importo superiore a 150 mila € (€ 422.500,00 a base di gara), in maniera autonoma, mediante procedura negoziata ex art. 1 c.2 lett b) L. 120/2020, senza ricorrere alle modalità previste dall’art. 37 c.4 del D.Lgs. n. 50/2016.
Quanto sopra premesso si chiede Vs autorevole parere in merito a:
- Considerato che la gara in argomento è stata bandita successivamente alla pubblicazione in G.U. del Comunicato 06/09/2021, se risulta necessario, per le motivazioni sopra descritte, procedere alla revoca di tale procedura;
- In ragione del Comunicato 17/12/2021, con particolare riguardo alle disposizioni di cui all’art. 37 c.4 del D.Lgs. n. 50/2016, se opera, in riferimento alle qualificazioni delle stazioni appaltanti ex art. 38 del D.Lgs. n. 50/2016, il regime transitorio previsto dall’art. 216 c. 10 del D.Lgs. n. 50/2016: “Fino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'articolo 38, i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante l'iscrizione all'anagrafe di cui all'articolo 33-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221”

Argomenti:

Ci riferiamo all’art. 47, c. 4, della L.108/2021 che, al primo capoverso, così recita: “Le stazioni appaltanti (S.A.) prevedono, nei bandi di gara …., specifiche clausole dirette all’inserimento, come requisiti necessari e come ulteriori requisiti premiali dell’offerta, di criteri orientati a promuovere ….., e donne”.
La lettura testuale della suddetta norma (le S.A. “prevedono” l’inserimento nella legge di gara di “ulteriori requisiti premiali dell’offerta”) porterebbe a considerare, per l’affidamento di appalti assistiti da finanziamento PNRR e/o PNC, l’utilizzo del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (OEpV).
Atteso, tuttavia, che tale disposizione non sembra modificare il vigente C.c.p. (D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.) né tanto meno derogare alle disposizioni di carattere generale in esso contenute, la sua interpretazione sistematica nel contesto del vigente C.c.p., porterebbe a concludere che, nei procedimenti per l’affidamento di appalti assistiti da finanziamento PNRR e/o PNC:
-(al pari di tutti gli altri) permanga in capo alla S.A. la facoltà di scegliere, ove consentito dal C.c.p., il criterio del Minor Prezzo. Ad esempio, in caso di appalto di lavori di importo < soglia UE (da art.1 della L.120/2020 e s.m.i. e da art.36, c.9-bis del C.c.p.) oppure, ad esempio, in caso di appalto di forniture con caratteristiche standardizzate di importo ≥ soglia UE (da art. 95, c.4, lett. b. del C.c.p.)];
-ove la S.A. abbia scelto il criterio dell’OEpV, oppure il suo utilizzo derivi da un preciso obbligo del C.c.p., allora la S.A. è tenuta a prevedere nella legge di gara gli “ulteriori requisiti premiali dell’offerta” di cui all’art. 47, c.4, della L.108/2021, fatte salve le possibilità di esclusione (con adeguata e specifica motivazione) di cui al c. 7 del medesimo articolo di legge.
Vi chiediamo cortesemente di confermarci la suddetta interpretazione della norma oppure, ove non fosse condivisibile, di esplicitarci quella da voi ritenuta corretta.

Argomenti:

Per i contratti pubblici finanziati con risorse del PNRR e del PNC al comma 4 dell'art.47 del Decreto legge 31 maggio 2021 n. 77 convertito nella L. 108/2021, è previsto che “Le stazioni appaltanti prevedono, nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, specifiche clausole dirette all'inserimento, come requisiti necessari e come ulteriori requisiti premiali dell'offerta, criteri orientati a promuovere l'imprenditoria giovanile, la parità di genere e l'assunzione di giovani, con età inferiore a trentasei anni, e donne”, subordinandone l’eventuale deroga (nel successivo comma 7 del cit. art. 47) e a previa adeguata e rigorosa motivazione delle ragioni per cui la natura del progetto renda impossibile l’applicazione dei criteri, o lo renda contrario ai principi generali.Il D.L. n. 77/2021, relativamente alle procedure di affidamento cd. sottosoglia prevede, per quel che qui rileva, che, fermo restando quanto previsto dagli articoli 36 e 157 del decreto legislativo n. 50/2016 e fatta salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le Stazioni Appaltanti - ai sensi dell’art. 1, comma 2, della Legge n. 120/2020, così come modificata dall’art. 51, comma 1, lettera a), punto 2.1, del DL n. 77/2021 - possono procedere all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 (a condizione che la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023), “alla procedura negoziata senza pubblicazione del bando” di cui all’articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l’affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo pari o superiore a 139.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016” (art. 1 comma 2 lett. b L. 120/2020).Ai sensi del comma 3 del cit. art. 1 L. 120/2020 (come modificato dall’art. 51, comma 1, lettera a), punto 2.12, del DL n. 77/2021), per gli affidamenti effettuati con la procedura negoziata di cui alla lettera b) le stazioni appaltanti, fermo restando quanto previsto dall’articolo 95, comma 3, del Codice dei contratti relativamente alle casistiche per le quali gli appalti devo essere obbligatoriamente aggiudicati ricorrendo al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, procedono, a loro scelta, nel rispetto dei princìpi di trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento, all’aggiudicazione dei relativi appalti, sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ovvero del prezzo più basso.Tale facoltà di scelta, oltre a essere confermata nell’art. 1, comma 3, del DL n. 76/2020, trova riscontro nell’art. 36, comma 9-bis, del decreto legislativo n. 50/2016.Nel caso di procedura negoziata con aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, le stazioni appaltanti procedono all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 50/2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque in deroga, fino al 30 giugno 2023, a quanto previsto dall’art. 97, comma 8, del decreto legislativo n. 50/2016.Si chiede il Vs autorevole parere se si debba ritenere, come è avviso della scrivente, che, con riferimento alle procedure negoziate c.d. sottosoglia finanziate con risorse del PNRR e del PNC con aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, ferme le previsioni dei commi 2, 3 e 3 bis dell’art. 47 L. 108/2021 e fermo l’assolvimento, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 e l’impegno all'assunzione, in caso di aggiudicazione del contratto, di una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all´occupazione giovanile sia all'occupazione femminile di cui al comma 4 dell’art. 47, non trovino applicazione le disposizioni del comma 4 del cit. art. 47 nella parte in cui prevedono l’obbligo di inserimento nella legge di gara di clausole dirette all'inserimento, come requisiti necessari e come ulteriori requisiti premiali dell’offerta, di criteri orientati a promuovere l'imprenditoria giovanile, l'inclusione lavorativa delle persone disabili, la parità di genere e l'assunzione di giovani, con età inferiore a trentasei anni, e donne” stante, per l’appunto, l’incompatibilità di siffatte previsioni con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso e che pertanto in tali ipotesi le Stazioni Appaltanti non siano tenute a motivare, preventivamente, la deroga delle anzidette disposizioni.Diversamente opinando dovrebbe giungersi alla conclusione della abrogazione, implicita, ad opera dell’art. 47 della L. 108/2021, delle disposizioni codicistiche, e tra queste degli articoli 95 commi 4 e 5 e 97 comma 8, laddove consentono alle SSAA l’indizione di procedure con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso.

Buon giorno il Comune di Faenza risulta beneficiario del contributo di rigenerazione urbana annualità 2021 confluite nelle linee di finanaziamento del PNRR.
All'atto della presentazione dell'istanza è stato richiesto il contributo anche per le spese di progettazione esecutiva si chiede se è possibile ricomprendere nel finanziamento anche le spese di progettazione definitiva sostenute dopo l'assegnazione del contributo da parte del Ministero.
Inoltre si chide se è possibile rendiconatare ai fini del finanziamento del progetto anche le spese tecniche (esempio direzione lavori, sicurezza in esecuzione, collaudi, indagini geologiche, ecc..) sostenute dopo l'assegnazione del contributo e ricomprese nel quadro economico del progetto.
cordiali saluti

Argomenti:

L’articolo 48 del decreto-Legge 31 maggio 2021 n. 77 ha introdotto semplificazioni in materia di affidamento dei contratti pubblici “in relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea”. In particolare, ai sensi del comma 5 del citato decreto, è ammesso l'affidamento di progettazione ed esecuzione dei relativi lavori anche sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica, previa convocazione della conferenza di servizi ex art. 14 comma 3 della L.241/1990.
Il PNNR all’interno dell’obiettivo M2C3 “efficienza energetica e riqualificazione degli edifici” ha previsto un finanziamento pari a 13,95 Miliardi di Euro alla misura di investimento 2.1 “Ecobonus e sisma bonus fino al 110% per l’efficienza energetica e la sicurezza degli edifici” volta ad estendere la misura del cosiddetto Superbonus 110 per cento prevista dagli articolo 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34.
La scrivente stazione appaltante (SA), in qualità di ente pubblico economico avente la stessa finalità sociale degli Istituti autonomi case popolari (IACP), risulta, fra gli altri, inclusa nell’ambito soggettivo di applicazione del cosiddetto Superbonus ai sensi dell’articolo 119 comma 9 lettera c) del sopracitato decreto.
La SA ha concluso la progettazione di fattibilità tecnico economica di un intervento di efficientamento energetico, fotovoltaico, abbattimento delle barriere architettoniche incentivabile ai sensi del Superbonus relativo ad un compendio di proprietà esclusiva, adibito ad edilizia residenziale pubblica.
Ciò premesso si chiede se è ammissibile, per la scrivente SA, poter favorire della procedura derogatoria e semplificata introdotta dal decreto-Legge 31 maggio 2021 n. 77 affidando la progettazione ed esecuzione dei relativi lavori sulla base del progetto di fattibilità tecnico economica, attesa la correlazione tra c.d. Superbonus e fondi PNRR, quale sopra evidenziata.

Argomenti:

Buongiorno.

Il Comune di Riccione è un comune non capoluogo di provincia. Deve obbligatoriamente ricorrere ad un soggetto aggregatore per l'affidamento diretto di lavori inferiore a Euro 150.000,00 nell'ambito di interventi di efficientamento energetico, prima fondi ministeriali adesso confluiti all'interno della Missione 2 investimento 2.2 del PNRR?
Leggendo il paper "Appalti regolare contabili per il PNRR" dell'ANCI n. 32 di Marzo 2022 a pagine 15 e 16 sembrerebbe possibile procedere autonomamente e direttamente a tale affidamento diretto senza ricorrere ad una CUC o altro soggetto aggregatore ai sensi dell'art 37 commi 1 e 2 del Codice appalti.

Grazie per la collaborazione
Ufficio gare
Comune di Riccione

Buongiorno, sono a richiedere se gli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art.113 del dlgs. 50/20216 sono compresi o esclusi dai limiti percentuali previsti dalla Circolare n.4 del Ministero dell'economia e delle finanze prot.8432 del 18/01/2022 per le spese tecniche, parametrate all'importo lavori IVA inclusa ammesso a finanziamento.
si porgono cordiali saluti.
arch.Raffaella Bonfiglio

L'art. 52, c. 1 del D.L. 31/05/2021 n. 77 (convertito in Legge 29/07/2021 n. 108), prevede che limitatamente alle procedure finanziate in tutto o in parte con fondi PNRR i comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di contratti (L/F/S) attraverso centrali di committenza, unioni etc.
Ci si chiede se il comune non capoluogo di provincia - per l’affidamento gli appalti di servizi di progettazione di valore compreso tra 40mila e 139mila euro - possa precedere via diretta AUTONOMAMENTE, senza avvalersi di una C.U.C., ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera a) del D.L. 76/2020 (convertito in Legge 120/2020.
Il dubbio emerge dal fatto che il comunicato del 17 dicembre 2021 del Ministero dell’Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali ha confermato l’applicazione del comma 1 dell’art. 37 del Codice agli appalti finanziati mediante fondi PNRR/PNC, ribadendo che per gli affidamenti di valore inferiore a 40 MILA euro per servizi e forniture e di valore inferiore a 150 MILA euro per lavori non è necessario utilizzare una centrale di committenza, lasciando quindi quale soglia per i servizi e le forniture i 40.000 anziché i 139.000. Il comunicato in parola è disponibile al seguente link:
https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/notizie/comunicato-del-17-dicembre-2021
Ringraziando sentitamente si porgono distinti saluti

Argomenti:

Buongiorno,
con la presente si chiede se il ricorso alle gare in modalità ASP consente di adempiere a quanto imposto dall'art. 52, comma 1, lett. a) della L. n. 108/2021 circa l'obbligo al ricorso, per i Comuni non capoluogo di provincia, alle centrali di committenza, per le procedure di gara afferenti il PNRR.
Grazie.
Cordiali saluti.

Con la presente sono cortesemente a richiedere Vs. parere in merito agli aspetti di seguito evidenziati , di cui due specifici (in quanto relativi rispettivamente all’avvenuta confluenza nel PNRR di risorse finanziarie coincidenti con contributi statali concessi a questo Ente ed alla conseguente applicabilità ai corrispondenti interventi dei connessi obblighi e della disciplina attuativa di cui al D.L. n. 77/2021) ed uno generico (per il quale il chiarimento interpretativo che si intende acquisire risulta allo stato attuale finalizzato all’affidamento dei servizi di ingegneria di Direzione Lavori in riferimento ad un intervento finanziato nell’ambito del PNRR):
1) il Comunicato del Ministero dell’Interno in data 17/12/2021,a seguito del trasferimento delle risorse relative ai contributi ex art. 1, c. da 29 a 37, Legge n. 160/2019 e s.m.i. ed ex art. 1, c. da 139 a 148, Legge n. 145/2018 e s.m.i., in conformità al D.L. n. 152/2021, nel PNRR – Missione 2 Rivoluzione Verde e Transizione Ecologica – Componente c4 Tutela del Territorio e della Risorsa Idrica – Investimento 2.2 Interventi per la Resilienza, la Valorizzazione del Territorio e l’Efficienza Energetica dei Comuni, specifica, per gli interventi beneficiari del finanziamento di cui all’ art. 1, c. da 29 a 37, Legge n. 160/2019 e s.m.i., che “sono fatti salvi i CUP generati prima della pubblicazione del presente Comunicato (in riferimento all’eventuale intervenuta acquisizione di CUP in difformità dalle istruzioni operative per la generazione tramite template), per i quali saranno fornite, in seguito, ulteriori istruzioni circa le modalità di riallineamento e armonizzazione alle previsioni operative di cui all’Allegato 1”. Premesso che non si capisce il motivo per cui tale “clausola di salvaguardia” non sia stata estesa anche alle opere finanziate con l’ulteriore contributo sopra indicato, e posto che nella maggioranza dei casi il CUP viene acquisito nella fase iniziale del complessivo procedimento di realizzazione dei lavori (in quanto richiesto ai fini dell’inserimento nell’Elenco Annuale ai sensi dell’art. 21, c. 3, D.Lgs. n. 50/2016), si chiede di conoscere se, per estensione analogica, ritenete che anche le successive fasi del procedimento possano essere fatte salve dagli obblighi collegati all’attuazione del PNRR (ed in particolare da quanto prescritto dalla disciplina di cui all’art. 47, c. 2 e 3, D.L. n. 77/2021), cioè se alle procedure di scelta del contraente relative ad interventi finanziati con i suddetti contributi ed attivate in un periodo antecedente alla pubblicazione di detto Comunicato (o delle Linee Guida di cui all’art. 47, c. 8, D.L. n. 77/2021), non si applichino gli obblighi indicati ai commi 2 e 3 del predetto art. 47;
2) se ai fini dell’art. 47, c. 7, D.L. n. 77/2021, considerando che il precedente comma 4 dello stesso art. 47 prescrive che le clausole ivi descritte siano inserite nei bandi di gara/disciplinari di gara/lettere di invito quali requisiti necessari e requisiti premiali, nel caso specifico di interventi (lavori o servizi di architettura ed ingegneria) aggiudicati con l’applicazione del criterio del prezzo più basso l’obbligo di motivazione in merito all’impossibilità di previsione di tali clausole in relazione alla natura della fattispecie possa essere assolto specificando nella determinazione a contrattaresiache i requisiti necessari che i partecipanti alla gara devono possedere sono puntualmente definiti dal D.Lgs. n. 50/2016 e, per i lavori, dal D.P.R. n. 207/2010 per quanto ancora vigentesiache, visto il criterio di scelta del contraente, i requisiti premiali non possono essere individuati;
3) se nel caso di esercizio dell’opzione relativa ai servizi di ingegneria di Direzione Lavori (che la Stazione Appaltante si era riservata in sede di affidamento della progettazione definitiva/esecutiva) l’Appaltatore possa non accettare l’opzione oppure se sia obbligato a sottomettervisi;
4) se, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di cui all’art. 47, c. 3, D.L. n. 77/2021, il numero di dipendenti pari a superiore a 15 debba essere posseduto dall’operatore economico alla data di ultimazione dell’esecuzione di quanto affidato ad esito delle singole procedure afferenti ad interventi finanziati nell’ambito del PNRR oppure alla scadenza del termine per l’adempimento (pari a 6 mesi dalla conclusione del contratto) od alla data di attivazione della singola procedura di scelta del contraente.

Argomenti:

Relativamente alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e PNC e, in particolare, a quanto previsto dall'articolo 48 del Decreto Legge n. 77/2021 convertito in Legge 108/2021, il secondo comma prevede che:
"E' nominato, per ogni procedura, un responsabile unico del procedimento che, con propria determinazione adeguatamente motivata, valida e approva ciascuna fase progettuale o di esecuzione del contratto, anche in corso d'opera, fermo restando quanto previsto dall'articolo 26, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50".
Si chiede se la norma, laddove specifica che il RUP debba validare e approvare ciascuna fase progettuale o di esecuzione "con propria determinazione adeguatamente motivata", implica strettamente l’adozione di una determinazione dirigenziale.
Posto che nell’ente scrivente il RUP è generalmente sprovvisto di qualifica dirigenziale ovvero di P.O., questo può occuparsi e curare - nell’ambito di un procedimento PNRR/PNC - le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione, restando di competenza del Dirigente l’adozione di atti verso l’esterno, i quali verrebbero così adottati su proposta del Responsabile del procedimento (ad esempio: determina a contrarre e di aggiudicazione)? Oppure l’art. 48 comma 2 in argomento legittima tale RUP ad adottare atti di manifestazione di volontà verso l’esterno in deroga a quanto previsto dall’art. 6 comma 1 della Legge n. 241/1990?
O ancora, è obbligatorio che il RUP coincida con il Dirigente del Servizio ovvero sia titolare di una Posizione Organizzativa (P.O.) per poter adottare le determinazioni ai sensi del citato art. 48?
Nel caso in cui il RUP - nominato nell’ambito di un procedimento PNRR/PNC - non sia dotato di qualifica dirigenziale o di P.O. ma sia un “Istruttore Direttivo Tecnico” categoria “D”, è opportuno che questo possieda una particolare posizione economica (ad es. D3, D4, D5 o D6)?

Argomenti:

Con riferimento all’art. 47, comma 4 del D.L 77/2021, stante l’assenza di un termine per l’adempimento all’obbligo assunzionale posto in capo all’aggiudicatario, si chiede se tale termine debba essere fissato dalla stazione appaltante, ed eventualmente sulla base di quali parametri. Si richiede, inoltre, se sia corretto escludere ogni discrezionalità dell’operatore economico nell’individuazione dei tempi delle assunzioni, discendendo dal mancato rispetto di questi ultimi l’applicazione delle penali per il ritardato adempimento.

Argomenti:

Con riferimento all’articolo 50, comma 4, del decreto legge 31 maggio 2021, n.77 si richiede se l’obbligo di prevedere un premio di accelerazione espressamente sancito per gli appalti di lavori debba estendersi, altresì, agli appalti di servizi e forniture. Inoltre, ove si ritenga tale obbligo non suscettibile di estensione, si chiede se sia comunque facoltà della stazione appaltante prevedere una siffatta misura di premialità.

L’art. 48, secondo comma, del D.L. n. 77/2021, convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108, stabilisce che “per ogni procedura PNRR, è nominato un responsabile unico del procedimento che, con propria determinazione adeguatamente motivata, valida e approva ciascuna fase progettuale o di esecuzione del contratto, anche in corso d'opera, fermo restando quanto previsto dall'articolo 26, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016”.
Sulla base di quanto stabilito dal predetto comma dell’art. 48 del D.L. n. 77/2021 e di quanto stabilito dall’art. 2, comma 5, della Legge n. 120/2020 deve intendersi che il RUP di procedimento PNRR o di procedimento non PNRR ma il cui importo superi le soglie comunitarie, ai fini dell’approvazione delle varie fasi del procedimento, deve adottare atti decisori che hanno una valenza esterna?
Nel caso specifico di procedimento relativo a lavori il RUP deve approvare il progetto di fattibilità tecnico-economica, il progetto definitivo, il progetto esecutivo, i verbali relativi alla procedura d’appalto, le eventuali varianti in corso d’opera ed il collaudo in quanto conclusioni di fasi del procedimento?
Qualora la risposta fosse positiva si deve intendere che il RUP di cui all’art. 2, comma 5, della Legge n. 120/2020 e all’art. 48, comma 2, della Legge 108/2021 ha compiti ulteriori e superiori rispetto a quello di cui all’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 cui competono funzioni propulsive ed istruttorie?

Argomenti:

Il Decreto in oggetto prevede una forma di compensazione prezzi in deroga nelle more dell'aggiornamento prezzi regionale.
La totalità dei nostri progetti non usa solo il prezziario regionale, in quanto molte lavorazioni non erano rinvenibili in esso per cui c'era stata la necessità di formulare dei prezzi con relativi analisi sulla base di indagini di mercato. La compensazione del Decreto Aiuti prevede di agire solo sui prezzi del prezziario regionale, lasciando invece inalterati gli altri?
Nel caso dovessi aggiornare gli altri quel sarebbe la strada?
Grazie

Argomenti:

In merito all'obbligo di assumere una quota pari al 30% di occupazione giovanile, e una quota pari al 30% di occupazione femminile di cui all'art. 47, si richiede se in caso di aggiudicazione sia sufficiente inserire nuovo personale con tipologia di contratti che non siano contratti di lavoro subordinato ma di altra tipologia (contratti di collaborazione etc.). Questo sopratutto riferito a mercati particolari, come ad esempio il settore delle progettazioni.

Il nuovo Bando Tipo ANAC n. 1 aggiornato con delibera 154 del 16 marzo 2022 prevede, tra l’altro, nell’ambito del paragrafo 5 dedicato ai requisiti generali quanto segue:

A) Sono esclusi “gli operatori economici” con oltre 50 dipendenti nel caso di omessa produzione, al momento della presentazione dell’offerta, di copia dell’ultimo rapporto periodico ex art. 46 D.Lgs. 198/2006;
B) Il “concorrente” si impegna, a pena di esclusione, in caso di aggiudicazione del contratto, ad assicurare la quota di occupazione giovanile/femminile prevista dalla stazione appaltante.

Si chiede:
1) nell’ipotesi di cui alla predetta lettera A l’espressione “gli operatori economici” va riferita anche alle consorziate esecutrici, anche all’ausiliaria, anche al cooptato 92, comma 5 DPR 207/2010, anche al progettista indicato in caso di appalto integrato e - in fase di rilascio dell’autorizzazione – anche al subappaltatore ?
2) nell’ipotesi di cui alla predetta lettera B l’espressione “il concorrente” va riferita anche alle consorziate esecutrici, anche all’ausiliaria, anche al cooptato 92, comma 5 DPR 207/2010, anche al progettista indicato in caso di appalto integrato e - in fase di rilascio dell’autorizzazione – anche al subappaltatore ?

GRAZIE

In una procedura ristretta sopra soglia comunitaria l’art. 91 del D.Lgs. 50/16 prevede che, la Stazione Appaltante (SA), possa operare una selezione degli operatori economici (OE) ai fini di una loro riduzione, individuandone un numero almeno pari a 5. L’ASP di CONSIP, utilizzato nel sopra soglia, ha recentemente introdotto la possibilità di operare ai sensi dell’art. 61 ma con l’esecuzione della fase di selezione/riduzione degli OE, esclusivamente fuori piattaforma. Il Codice non indica alcuna modalità con cui debba essere materialmente realizzata la selezione, rendendo la procedura ristretta difficile d’attuare. Ad avviso di questa SA il metodo più efficace, semplice ed imparziale per eseguirla sarebbe il sorteggio. In alternativa, qualora non lo si ritenesse valido, si chiede di indicare degli esempi concreti e pratici di modalità concorrenziali, sulla base dei quali compire la riduzione in argomento. Una modalità alternativa al sorteggio oggettiva e non eccessivamente gravosa, potrebbe essere quella di effettuare una graduatoria in base: 1- al possesso del maggior numero di certificazioni indicate all'art. 93 co. 7 del D.Lgs. 50/16, in corso di validità; 2 - in caso di parità numerica si andrebbe ad individuare il maggior livello d'importanza delle certificazioni, già indicato in ordine percentuale dal medesimo articolo. Esempio pratico: le ditte X ed Y posseggono entrambe 3 certificazioni risultando pari. L'azienda X possiede le ISO 9001 (50%), ISO 45001 (30%) e ISO 14001 (20%) per un totale pari a 100; l'azienda Y possiede invece l'ISO 9001 (50%), l'OHSAS 18001 (30%) e l'ISO 14064-1 (15%) totalizzando un punteggio di 95: tra le due verrebbe quindi selezionata la ditta X poiché risultata in possesso del più alto numero di certificazioni ritenute più rilevanti, rispetto ai parametri di scelta preventivamente indicati dalla SA. Si chiede di fornire un autorevole parere in merito, al fine di rendere utilizzabile la norma in parola. Ten. Col. Filippo STIVANI.

Alla luce dei comunicati del Ministero degli Interni del 17 dicembre 2021 e del 25 marzo 2022 pubblicati sul sito della finanza locale ai seguenti indirizzi https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/notizie/comunicato-del-17-dicembre-2021 e https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/notizie/comunicato-del-25-marzo-2022, con la presente si chiede se il ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione gestito da CONSIP SPA soddisfa quanto previsto dall’art. 37 co. 4. del Codice dei Contratti in tema di obblighi di aggregazione per i Comuni non capoluogo di provincia per interventi finanziati all’interno del PNRR.

Nel caso di ottenimento del finanziamento per più linee di intervento ( sottocomponenti) relative alla Missione 5, è possibile per il Comune non capoluogo procedere a bandire autonomamente la procedura di coprogettazione -utile al fine di completare la fase di ammissione al finanziamento- per tutte le linee di intervento benché queste, sommate tra loro, superino la soglia comunitaria? Oppure è preferibile distinguere le procedure ed attivare tanti avvisi di coprogettazione quante sono le linee di intervento finanziate (ciascuna comunque di importo inferiore alla soglia comunitaria)?

Il Comune è beneficiario del finanziamento di € 50.000,00 ai sensi del comma 29 e seguenti dell’art.1 della L. n.160/2019, successivamente confluito nel PNRR e classificato nella Missione 2, Componente 4, Investimento 2.2. Pertanto la sua attuazione risulta soggetta al rispetto del cosiddetto DNSH. Analizzando la guida operativa per il rispetto di tale principio, troviamo la tabella relativa alla Mappatura di correlazione fra Investimenti - Riforme e Schede Tecniche dove tale investimento è assoggettato al Regime 1 e per gli interventi individuati dalle schede 2, 5 e 12. Il nostro intervento prevede la riqualificazione energetica di un edificio comunale, attraverso la sostituzione dei serramenti esterni con altri più performanti dal punto di vista del risparmio energetico, per cui dovrebbe rientrare nell’ipotesi contemplata dalla “Scheda 2 – Ristrutturazione edifici”. Analizzando la Scheda 2 a pag. 95 e segg. si rileva l’obbligo del conseguimento di un miglioramento della prestazione energetica dell’edificio col risparmio di energia primaria nell’ordine del 20-40%.
L’intervento che si intende attuare però, data la sua limitatezza, non ci consente di conseguire tale risparmio energetico poiché occorrerebbero ulteriori interventi nell’edificio quali ad esempio il cappotto per isolamento termico, l’impianto fotovoltaico etc., con necessità di risorse ben più cospicue rispetto a quelle disponibili.
Si è pertanto a rischio di perdita del finanziamento?

Argomenti:

Con riferimento all'obbligo di aggregazione previsto dall’art. 37 comma 4 del Codice dei contratti per i Comuni non capoluogo di Provincia, che devono ricorrere, per tutti gli affidamenti finanziati in tutto o in parte su risorse PNRR o PNC, alle strutture sovracomunali indicate nel citato comma 4, ( con le sole ad eccezione del ricorrere delle fattispecie di cui ai commi 1 e 2 primo periodo dell’art. 37 del Codice dei contratti) come confermato con comunicato del Ministero dell’ Interno del 17/12/2021 e parere MIMS 1147/2022., si chiede di chiarire se il medesimo obbligo si applica anche in caso di soggetto attuatore che sia una società in house ( nella fattispecie una partecipata al 100% dal Socio che è Ente locale ) e in caso affermativo con quali modalità si deve realizzare tale aggregazione.
o se al contrario tale società in house può agire in via autonoma ovvero non " aggregata" non essendo un Comune o un ente locale.

Argomenti:

L’art. 48 comma 1 del DL n. 77/2021 sancisce che: “In relazione alle procedure ((afferenti agli)) investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, si applicano le disposizioni del presente titolo, l'articolo 207, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonchè le disposizioni di cui al presente articolo”.
Pertanto, stante la disposizione citata, si applicano, alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea anche le disposizioni di cui all’art. 47 del DL n. 77/2021.
Si chiede un chiarimento in merito all’applicazione oggettiva della norma: secondo il tenore letterale dell’art. 48, l’art. 47 si applica solo qualora la procedura sia finanziata contemporaneamente da risorse previste dal PNRR e PNC e da risorse previste da programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, stante la presenza di una congiunzione copulativa tra le varie tipologie di finanziamento e non una congiunzione disgiuntiva (una “o”). L’inciso in tutto o in parte, quindi, pare riferito alla possibilità che la procedura sia finanziata anche con altre tipologie di risorse (ad esempio, trasferimenti statali o risorse proprie dell’Ente).
Si chiede se l’interpretazione prospettata sia corretta e se, quindi, sia corretto sostenere che la normativa citata non sia applicabile nel caso di una procedura finanziata solo ed esclusivamente con risorse previste dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea.

Argomenti:

Si espone il seguente ragionamento: l'art. 75 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 indica che, nelle procedure negoziate senza bando, è possibile invitare le ditte (e di conseguenza si suppone anche ricevere le offerte) tramite PEC O STRUMENTO ANALOGO. Nel caso d’acquisto di un bene o servizio sopra soglia accertato infungibile sia di prodotto che di venditore, occorre applicare tale procedura nei confronti dell'unico operatore economico (OE) esistente. In un simile contesto, non risulta quindi ininfluente lo strumento di negoziazione utilizzato per svolgere l’iter d’acquisto a condizione che, lo stesso, sia qualificato come strumento analogo alla PEC? Nello specifico il regolamento di e-procurement di CONSIP per il 2022 prevede all’art. 16 che “le Stazioni Appaltanti (SA) e gli OE utilizzano l’Area Comunicazioni per l’invio e la ricezione di tutte le comunicazioni valide ad ogni effetto di legge, di cui fanno piena prova le Registrazioni di Sistema... A tale fine ciascun Utente elegge il proprio domicilio nell’Area Comunicazioni a questo riservata”. Ciò premesso, qualora l'unico OE che vende il bene o servizio sopra soglia accertato infungibile risulti iscritto al MEPA, le cui comunicazioni telematiche hanno valenza analoga alla PEC, per quali motivi ostativi non si potrebbe applicare tale strumento di negoziazione al particolare caso di specie, potendone così sfruttare i meccanismi semplificativi nelle varie fasi dell’iter procedurale cosa che invece, l’uso della semplice PEC, non permetterebbe? In tal modo, si eviterebbe inoltre di incorrere nelle problematiche descritte nella Delibera ANAC n. 101 del 02/03/2022, scongiurando “alla base” possibili contenziosi connessi ad un errato invio delle comunicazioni di cui all’art. 76 commi 5 e 6 del Codice, effettuati ad un indirizzo PEC con domicilio digitale non presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005. Si chiede un autorevole parere a riguardo. Ten. Col. Filippo STIVANI.

Argomenti:

Considerato che
- Come indicato nel Comunicato del Ministero dell’Interno del 17 dicembre 2021 e nei precedenti pareri resi da questo Ministero nell’applicazione dell’art. 52 DL 77/2021 restano salve le ipotesi disciplinate dall’art. 37 comma 1 e 2 primo periodo del d.lgs. 50/2016;
- non è ancora in vigore il sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti;
- il combinato disposto degli artt. 38 comma 8 e 216 comma 10 del d.lgs. 50/2016 prescrive che fino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti, i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante l'iscrizione all'anagrafe di cui all'articolo 33-ter del DL 179/2012;
- Che l’ANAC nelle proprie FAQ ha ribadito che la qualificazione ai sensi dell’articolo 38, nel periodo transitorio, si intende sostituita dall’iscrizione all’AUSA.

Al fine della gestione autonoma degli appalti PNRR nei limiti degli importi e delle condizioni contemplati all’art. 37 comma 1 e comma 2 primo periodo, si chiede conferma che:
- la qualificazione richiesta dall’art. 37 comma 2 primo periodo è costituita dall’iscrizione del Comune in AUSA, non essendo ancora in vigore il sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti;
- pertanto i comuni non capoluogo iscritti all’AUSA possono procedere agli affidamenti di valore superiore a 40 mila euro ed inferiori alla soglia di cui all’art. 35, per servizi e forniture; e gli affidamenti superiori a 150 mila euro ed inferiori ad 1 milione per acquisti di lavori di manutenzione ordinaria mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente, se disponibili, come previsto dall’art. 37 co 2 d.lgs. 50/2016.

La sottoscritta stazione appaltante, società in house operatante nei settori speciali, intende procedere alla selezione di professionisti cui affidare attività di progettazione rientrante nella tipologia in oggetto (SIA).
Ciò premesso, si domanda gentile conferma:
1) sulla validità delle Linee Guida n. 1, di attuazione al D. Lgs. n. 50/16 per l’affidamento dei servizi in argomento;
inoltre, si chiede se:
2) le indicazioni fornite in merito agli Elementi di valutazione dell’offerta, riportati nel paragrafo 1.1 del titolo 6, con i relativi pesi, rappresentano degli orientamenti facoltativi ovvero occorre il recepimento nei Criteri di Valutazione utilizzati, pena eventuali contestazioni/ricorsi.
3) Se è possibile prevedere ulteriori elementi di premialità delle offerte, quali, ad esempio, la “presenza di sedi operative ubicate in una determinata Regione/Provincia/città”, “l’esperienza specifica pregressa dei professionisti in materia di progettazione in determinati ambiti”, ecc.
Infine, avendo già un elenco di professionisti selezionato in esito ad un Avviso di Indagine di Mercato:
4) Quale tempo (in giorni) si ritiene congruo per la presentazione dell'offerta, dalla data di invio della richiesta di offerta ai concorrenti.
5) Se va previsto, previa adeguata motivazione, il sopralluogo sui siti, o se è una scelta di opportunità della SA.
Si ringrazia per l'attenzione.

Argomenti:

REQUISITI RUP
QUESITO del 11/08/2022

Questo Comune ha approvato un progetto preliminare, sulla base del quale è stato richiesto un finanziamento a valere su risorse PNRR, che prevedeva lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria.
Affidate le successive fasi di progettazione, l'importo dei lavori è risultato superiore alla soglia. Il RUP nominato a suo tempo non è in possesso di laurea magistrale, ma di laurea triennale e anni di esperienza.
L'ufficio non ha altri tecnici.
Come si può rispettare il disposto delle Linee Guida ANAC che per appalti di lavori di importo superiore alla soglia comunitaria prevedono il possesso di laurea magistrale?
Grazie

Argomenti:

L'art. 103 comma 11 del D.Lgs. 50/2016 e smi, prevede quanto in oggetto in subordine ad un miglioramento del prezzo d'aggiudicazione. Non è chiaro se, tale possibilità, possa essere eventualmente accordata anche nelle procedure sopra soglia. Si chiede altresì se, per attribuire la caratteristica di "operatore economico di comprovata solidità", sia ad esempio sufficiente che la Stazione Appaltante motivi che, lo stesso, ha già positivamente eseguito in passato analoghe prestazioni nei propri confronti o a vantaggio di altre pubbliche amministrazioni. In caso contrario, si chiede di indicare come possa ritenersi un OE di comprovata solidità, ai fini dell'applicazione della norma in esame. Ten. Col. Filippo STIVANI.

Con riferimento all'art. 47, comma 7 del D.L 77/2021, vista la possibilità di escludere l’inserimento nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, dei requisiti di partecipazione di cui al comma 4 o stabilirne una quota inferiore, si chiede, al fine di poter darne adeguata e specifica motivazione, e con riferimento a quanto indicato nelle Linee Guida, quali parametri, tabelle, indici ufficiali (Istat, Ministero del Lavoro…) siano da prendere come punto di riferimento attendibile per valutare il livello di discostamento dalla media nazionale complessiva dei tassi di occupazione femminile e giovanile in relazione ai diversi settori produttivi (codici Ateco).

Si chiede come sia oggettivamente individuabile un operatore economico (OE) di "comprovata solidità" e di "certa affidabilità" significando che, ad avviso di questa Stazione Appaltante (SA), le due predette caratteristiche sono da intendersi sinonime l'una dell'altra. Poiché il Codice dei Contratti, pur citando spesso tali peculiarità non indica come riconoscere in maniera oggettiva un OE di "comprovata solidità" e di "certa affidabilità", lasciando adito a diverse interpretazioni da parte delle SA, si chiede di chiarire tale aspetto richiamato in diversi istituti del D.Lgs. 50/2016 e smi nonché dai pareri emanati dalle Autorità deputate alla sua regolamentazione. Sarebbe possibile affermare che, un'azienda, è di sicuro possesso di entrambe le caratteristiche qualora risulti oggetto sia di certificazione ISO oppure SOA (in ragione dei controlli eseguiti dall'Ente privato certificatore) e sia di un'attestazione rilasciata dalla Camera di Commercio sull'insussistenza di procedure fallimentari in corso o pregresse? In alternativa, si chiede di indicare quali siano i PARAMETRI OGGETTIVI MINIMI che la SA deve ricercare, per poter affermare che un'azienda sia di "comprovata solidità" e di "certa affidabilità". Ten. Col. Filippo STIVANI.

Con riferimento Decreto Presidenza Consiglio Ministri – Dipartimento Pari Opportunità 7/12/2021 Linee guida volte a favorire le pari opportunità di genere e generazionali, nonché l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC e a quanto indicato al paragrafo 9 relativamente al criteri premiale “Possesso della certificazione di responsabilità sociale ed etica SA8000 o equivalente” si chiede se può essere considerato equivalente il rating di legalità rilasciato dall'AGCM con punteggio massimo

APPALTI PNRR
QUESITO del 15/09/2022

Dovendo aggiudicare una gara per lavori finanziati con fondi riconducibili al PNRR, si chiede se sia conforme al dettato normativo del ripristinato obbligo ex art. 37 comma 4 del Codice dei Contratti il ricorso alla "Centrale di Committenza ASMEL CONSORTILE s.c. a r.l.".
Si rappresenta che il comune di Baselice , in conformità all’art.4, comma 2 lett.e) del D.Lgs. n.175/2016 e s.m. e i., ha acquistato le quote societarie di Asmel Consortile e che il RUP della gara è profilato su ASMEL CONSORTILE s.c. a r.l." e il comune di Baselice risulta centro di costo.

Deroga quota 30 %
QUESITO del 26/09/2022

Buongiorno,
Stiamo procedendo con procedura negoziata per la scelta del progettista di un appalto lavori finanziato da fondi PNRR.
E’ corretto escludere la quota del 30 % giovani motivandola per “necessità di esperienza o di particolari abilitazioni professionali”?
Abbiamo lasciato la quota del 30% personale femminile in caso di nuove assunzioni

Grazie e cordiali saluti

Argomenti:

La legge di conversione del 29 giugno 2022, n. 79, aggiornando il D.L. 30 aprile 2022, n. 36 recante ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), ha aggiunto all’art. 7 comma 2 i seguenti commi:
2 - ter.
L’articolo 106, comma 1, lettera c), numero 1), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si interpreta nel senso che tra le circostanze indicate al primo periodo sono incluse anche quelle impreviste ed imprevedibili che alterano in maniera significativa il costo dei materiali necessari alla realizzazione dell’opera.
2 - quater.
Nei casi indicati al comma 2 - ter, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la stazione appaltante o l’aggiudicatario possono proporre, senza che sia alterata la natura generale del contratto e ferma restando la piena funzionalità dell’opera, una variante in corso d’opera che assicuri risparmi, rispetto alle previsioni iniziali, da utilizzare esclusivamente in compensazione per far fronte alle variazioni in aumento dei costi dei materiali.

Pur considerando che la normativa è stata emanata in riferimento ai lavori del PNRR è possibile fare ricorso a quanto previsto nei richiamati commi anche per appalti pubblici non afferenti al PNRR?

Argomenti:

Preso atto delle Linee Guida per la redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica, e assunto che l'acquisizione del parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici è necessaria solo per appalti di importo pari o superiore ad 100Meuro, si chiedono delucidazioni in merito all'utilizzo delle puntuali indicazioni di cui alle già citate Linee Guida, a prescindere dalla richiesta del parere al CSLP, per appalti intregrati di opere di importo inferiore ad €.1.000.000,00.

Argomenti:

Per un appalto di € 955.000,00 di lavori, la stazione appaltante non qualificata deve avvalersi per l'intera procedura negoziata senza bando(inclusa previa manifestazione di interesse se non ha a disposizione elenchi) del soggetto aggregatore qualificato (in questo caso piattaforma EmPULIA)?

Argomenti:

Considerate le norme di semplificazione e le deroghe adottate per le procedure di affidamento servizi e opere finanziate con fondi PNRR, si chiede se ci sono semplificazioni/deroghe che consentono l'utilizzo del criterio del prezzo più basso per l'affidamento di servizi di progettazione di importo superiore a 139.000€ e inferiore alla soglia, per i quali si preveda di usare la procedura negoziata ai sensi dell'art.1 comma 2 lettera b) della L.120/2020 così come modificata dalla L.108/2021.
Grazie

Nell'ambito dei progetti PNRR si vuole procedere all'affidamento del progetto di fattibilità tecnica ed economica per appalto integrato, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione lavori. Ai fini della definizione della metodologia di gara e quindi dell'importo totale dei servizi oggetto di affidamento deve essere considerato anche l'importo della progettazione definitiva ed esecutiva che stanno dentro l'appalto integrato? In altre parole, se con gli incarichi di cui al primo periodo stiamo sotto 139.000€ possiamo procedere con l'affidamento diretto ex art.1 comma 21 lettera a) della L.120/2020 come da ultimo modificata dalla L.108/2021? Oppure, dato che gli affidamenti di cui al primo periodo sommati con le prestazioni del definitivo ed esecutivo all'interno dell'appalto integrato, superano i 139.000€ dobbiamo procedere con la procedura negoziata? Grazie per il contributo

Buon giorno

si chiede se è possibile procedere con un'unica gara che prevederà un solo lotto (acquisendo un unico cig Simog) per l'affidamento di due interventi (stralci) identificati con due distinti cup di cui uno solo dei due finanziato in tutto o in parte con fondi PNRR. In tale ipotesi la documentazione di gara prevederà, per entrambi gli interventi (stralci), le clausole previste per gli appalti finanziati dal PNRR di cui agli artt. 47 e 47 ter Dl 77/2021.

Si chiese se tale modalità osta alla corretta rendicontazione delle spese PNRR

Distinti saluti

Argomenti:

Richiesta CIG - pubblicazione
QUESITO del 07/11/2022

Si chiede se è obbligatorio acquisire lo smartCIG (o il CIG per gare del PNRR) per le pubblicazioni in GURI di bandi e esiti di gara. Il chiarimento si rende d'uopo anche per il fatto che le predette pubblicazioni non sono configurabili come negoziazione di mercato ma sono effettuate esclusivamente dall'IPZS secondo una tributo fissato ex-lege.

Argomenti:

In relazione al requisito previsto dall'art. 47 comma 4 del D.L. n. 77/2021 (conv. in L. 113/2021) e facendo seguito al quesito codice identificativo n. 1133/2022, si chiede di voler precisare se la fornitura di attrezzature scientifiche che da capitolato speciale di appalto non prevede l'onere per l'operatore economico di assunzioni ulteriori correlate all'esecuzione del contratto possa essere considerata, ex art. 47 comma 7, una tipologia contrattuale di per sé idonea ad escludere l'inserimento nel bando di gara del requisito di partecipazione in argomento.

Argomenti:

Buon giorno,
in merito agli affidamenti disposti per il servizio di pubblicazione obbligatoria degli avvisi e bandi di gara inerenti a procedure finanziate, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR (pubblicazioni sulla GURI e sui giornali), si chiede di sapere se ricorre l'obbligo di acquisizione del CIG ordinario ai sensi della delibera Anac n. 122 del 16 marzo 2022 oppure sia consentito l'utilizzo dello SmartCig.

Argomenti:

Con riferimento all’art. 48, c. 1 del D.L. 77/2021 - in base al quale, agli appalti finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC si applica l’art 207, c. 1, del D.L. 34/2020 che introduce la facoltà della stazione appaltante di estendere la quota dell’anticipazione dall’art. 35, c. 18 del Codice dei contratti pubblici dal 20 al 30 per cento del valore del contratto - si chiede se la disposizione debba considerarsi come meramente ricognitiva di una previsione esistente e chiaramente già applicabile agli appalti finanziati dal PNRR - stante l’espresso riferimento dell’art. 207 alle “procedure disciplinate dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50” quale ambito applicativo della norma - ovvero se, in applicazione del criterio ermeneutico del divieto di interpretatio abrogans, alla norma debba essere riconosciuto un contenuto innovativo.
In particolare, al fine di attribuire una effettiva portata normativa al citato art. 48 e vista la sua collocazione sistematica, si chiede se sia corretto interpretare la disposizione come volta a consentire, per tutte le procedure finanziate dal PNRR, l’applicabilità dell’estensione della quota di anticipazione del prezzo oltre gli stringenti limiti temporali individuati dall’art. 207 (termine attualmente fissato al 31.12.2022 dal D.L. 228/2021).
Si consideri, peraltro, che optando per l’interpretazione meramente ricognitiva si escluderebbero i numerosissimi appalti finanziati dal PNRR i cui avvisi saranno pubblicati dopo il 31.12.2022.

Argomenti:

Con riferimento alla previsione contenuta nel paragrafo 5.1.3 delle “Linee guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti attuatori” di cui alla Circolare MEF n. 30 dell’11 agosto 2022, si richiede a codesta spettabile Amministrazione se, l’autodichiarazione di assenza di conflitto di interessi in capo al “titolare effettivo” possa essere resa in sua vece e per quanto di propria conoscenza dal legale rappresentante dell’operatore economico, persona giuridica. Si richiede, inoltre, cosa debba intendersi con la locuzione “controllo formale al 100%” di cui al paragrafo 5.1.3.2.

Argomenti:

Con riferimento al principio eurounitario del cd. Do Not Significant Harm (DNSH), si chiede a codesta spettabile Amministrazione come individuare le misure necessarie al rispetto del predetto principio ove l’investimento PNRR rientri nel “regime 2” e l’oggetto dell’appalto non appartenga ad alcuna delle categorie a cui la “Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente” associa una specifica “scheda tecnica”. Si richiede in particolare se, in tal caso, il rispetto del DNSH possa tradursi nella mera richiesta all’operatore economico di rilasciare un’autodichiarazione in ordine al rispetto del principio e della normativa ambientale.

Argomenti:

Deroga quota 30 % assunzione donna
QUESITO del 22/11/2022

In un bando lavori finanziato da PNRR è legittimo inserire la seguente limitazone?
"Considerato che, a mente delle “Linee Guida per favorire le pari opportunità di Genere e generazionali nonché l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC” pubblicate in G.U. del 30.12.2021, è opportuno evitare di determinare, nel breve periodo, un onere troppo gravoso per i settori in cui i tassi di occupazione femminile sono lontani da quelli prevalenti nel sistema economico nazionale, si evidenzia che, in relazione al tasso di occupazione femminile riscontrato a livello nazionale dai dati forniti dall’ISTAT per l’anno 2021 nel settore costruzioni, l’imposizione del raggiungimento della quota percentuale del 30% di occupazione femminile delle assunzioni necessarie per l’esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali determinerebbe significative difficoltà in relazione alle caratteristiche strutturali delle mansioni da svolgere nell’appalto.
In conseguenza di quanto sopra si limita l’obbligo di cui all’art. 47 comma 4 come di seguito:
- A tutti gli operatori economici: è fatto obbligo di dichiarare, in sede di domanda di ammissione, di riservare , in caso di aggiudicazione, ed in caso di necessità di effettuare nuove assunzioni per l’esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, almeno la quota del 30% delle stesse all’occupazione giovanile (persone di età inferiore ai 36 anni)."
Grazie e cordiali saluti

Argomenti:

Buongiorno,
gli adempimenti di cui all'art. 47 co. 3 e comma 3 bis D.L. 77/21 devono essere adempiudi dalla ditta entro 6 mesi dalla stipula del contratto oppure entro 6 mesi dall'approvazione collaudo?
Grazie e cordiali saluti

Argomenti:

Al quesito in oggetto avete riscontrato RISPOSTA: Con riferimento al quesito posto, si rappresenta che, alla stregua delle Linee Guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC, approvate con D.M. del 7 dicembre 2021, gli obblighi previsti dai commi 3 e 3bis dell'art. 47 del D.L. n. 77/2021 sono da adempiersi, in capo all'operatore economico, "a valle della stipulazione del contratto".

Cosa significa a valle della stipula del contratto? Entro 6 mesi dalla stipula o entro 6 mesi da collaudo quando cioè gli effetti del contratto sono terminati?
Grazie e cordiali saluti

Adesione a convenzione CONSIP
QUESITO del 15/11/2022

In caso di adesione ad una vecchia convenzione CONSIP (Convenzione LUCE_3) per interventi oggi finanziati dal PNRR occorre rispettare il principio del DNSH?

Argomenti:

Affidamento sotto soglia 5.000
QUESITO del 20/12/2022

Salve, nell'ambito di un progetto PNRR, per un servizio di progettazione (nel caso specifico: servizio per la redazione di una perizia geologica) per un importo inferiore ai € 5.000,00 è possibile procedere con invito e attività negoziale tramite PEC?
Saluti

Argomenti:

Il Comune ha indetto, ai sensi dell'art. 109, comma 1, D. Lgs. 163/06, un Concorso di progettazione in 2 gradi nel 2012 ed ha approvato la graduatoria finale nel 2014. Nell’ambito di un intervento ammesso a finanziamento del PNRR “Piani Integrati, BEI, Fondo dei fondi - M5C2. Intervento 2.2 b) e così come previsto dal Bando allegato al suddetto Concorso di progettazione, il Comune intende affidare, ai sensi dell’art. 152 comma 5 del Dlgs. n. 50/2016, i servizi di progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, al RTP vincitore del concorso suddetto. Essendo l'importo a base di gara dell’affidamento dei suddetti servizi tecnici, pari a circa € 183.000 e per quanto sopra evidenziato, si chiede di chiarire quanto segue: - se i suddetti servizi tecnici possono essere affidati direttamente al vincitore del concorso di progettazione; - essendo Comune non capoluogo di provincia, per il suddetto affidamento è possibile procedere autonomamente oppure è necessario procedere secondo le modalità indicate dall’art. 37, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, attraverso le unioni di comuni, le province, le città metropolitane e i comuni capoluogo di provincia.

art. 47 d.l. 77/2021 - deroghe
QUESITO del 10/01/2023

Considerato che l'art. 47 c. 4 prevede testualmente "Le stazioni appaltanti prevedono, nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, specifiche clausole dirette all'inserimento, come requisiti necessari e come ulteriori requisiti premiali (...)", la lettura sistematica della norma porta ad escludere da tale fattispecie le forme di affidamento diretto (ex art. 36. D.lgs. n. 50/2016, ovvero ex art. 1 della legge n. 120 del 2020 come sostituita dall'art. 51 della legge n. 108 del 2021). Nel passaggio normativo richiamato le accezioni di "bandi", "avvisi" e "inviti", fanno riferimento a gare vere e proprie, laddove l'affidamento diretto non rappresenta una gara. Si chiede conferma della corretta interpretazione.

Argomenti:

E' obbligatorio il parere del Consiglio Superiore dei Lavori pubblici per un progetto di un Comune e/o di una Regione interamente finanziato dal PNRR per una opera riguardante il trasporto pubblico locale?

Argomenti:

L’art. 48, secondo comma, del D.L. n. 77/2021, convertito in legge 29 luglio 2021, n.108, prevede che “per ogni procedura PNRR, è nominato un responsabile unico del procedimento che, con propria determinazione adeguatamente motivata, valida e approva ciascuna fase progettuale o di esecuzione del contratto, anche in corso d'opera, fermo restando quanto previsto dall'articolo 26, comma 6, del D.Lgs. n.50/2016”.
L’art. 2 della legge 120/2020 “Procedure per l’incentivazione degli investimenti pubblici in relazione all’aggiudicazione dei contratti pubblici sopra soglia” al comma 5 prevede che “Per ogni procedura di appalto è nominato un responsabile unico del procedimento che, con propria determinazione adeguatamente motivata, valida ed approva ciascuna fase progettuale o di esecuzione del contratto, anche in corso d’opera.”
Alla luce dell’art. 48 secondo comma del D.L. n. 77/2021 e dell’art. 2, comma 5, della Legge n. 120/2020, si chiede a Codesto MIMS se debba ritenersi che il Responsabile Unico di procedimenti PNRR o di procedimenti non PNRR ma il cui importo superi le soglie comunitarie, ai fini dell’approvazione delle varie fasi del procedimento (fase progettuale o di esecuzione del contratto), debba adottare atti decisori con valenza esterna inerenti a compiti (al RUP assegnati dai citati art. 2, comma 5, della Legge n. 120/2020 e dall’art.48, comma 2, della Legge 108/2021) ulteriori e superiori rispetto a quelli di cui all’art. 31 commi 3 e 4 del D.Lgs. n. 50/2016, delle linee guida Anac n. 3 e D.M. 49/2018.
Ritenuta la genericità delle sopra richiamate disposizioni normative laddove affermano che “il RUP valida ed approva ciascuna fase progettuale o di esecuzione del contratto” si chiede, altresì, il Vostro autorevole parere in merito ai seguenti quesiti:
a) se nell’ipotesi di procedura di appalto di lavori il RUP debba con propria determinazione motivata approvare le varie fasi in cui si articola la progettazione, e così il documento di fattibilità delle alternative progettuali, il progetto di fattibilità tecnico-economica, il progetto definitivo, il progetto esecutivo,
b) se riguardo alla fase di esecuzione del contratto di appalto di lavori, alla luce della finalità di accelerazione e snellimento delle procedure sottese al D.L. n. 77/2021, possa fondatamente ritenersi che il RUP debba validare ed approvare con propria determinazione motivata (fermi gli atti allo stesso già assegnati dall’art. 31 del Codice dei contratti, dalle Linee Guida Anac n. 3 e dal D.M. 49/2018), non già tutti gli atti che possano interessare la storia cronologica dell’esecuzione del contratto, bensì solo quelli che possano ritenersi conclusivi della “fase” dell’esecuzione e così la documentazione che trasmetterà, unitamente al contratto, alla SA ed in particolare:
- la relazione al conto finale
- la relazione dell’organo di collaudo e il certificato di collaudo;
- il certificato di esecuzione dei lavori.
c) se nel caso di procedura di appalto di forniture e servizi il RUP debba approvare con propria determinazione la progettazione dei servizi e delle forniture di cui all’art.23 commi 14 e 15 del vigente Codice dei contratti e la procedura di scelta del contraente per l’affidamento dell’appalto,
d) se riguardo alla fase dell’esecuzione del contratto di appalto di forniture e servizi, il Rup debba approvare con propria determina motivata non già tutti gli atti che possano interessare la storia cronologica dell’esecuzione del contratto, bensì solo quelli che possano ritenersi conclusivi della fase dell’esecuzione del contratto e così la documentazione che trasmetterà, unitamente al contratto, alla SA ed in particolare la regolare esecuzione attestata dal direttore dell’esecuzione.
Si chiede in altri termini di precisare cosa debba intendersi, ai fini di cui ai citati art. 48 secondo comma del D.L. n. 77/2021 ed art. 2, comma 5, della Legge n. 120/2020, per “ciascuna fase progettuale o di esecuzione del contratto” che il RUP è tenuto a validare ed approvare tanto con riferimento agli appalti di lavori quanto riguardo agli appalti di forniture e servizi, e di confermare che la norma non può essere interpretata nel senso che il RUP debba validare ed approvare ai sensi delle citate disposizioni tutti gli atti che intervengano nel corso della fase dell'esecuzione diversamente risultando violata la ratio legis della norma volta all'accelerazione dei procedimenti, bensì solo gli atti conclusivi della fase dell'esecuzione trasmessi alla S.A.

Si chiede di verificare se è conforme alla disciplina del Contratti Pubblici, la possibilità per il Comune destinatario di fondi del PNRR-PNC, di provvedere in autonomia ad effettuare la selezione delle Imprese da invitare alla procedura negoziata per lavori, mediante un proprio avviso o selezione su proprio Elenco, e di lasciare poi alla Centrale di Committenza le fasi successive (dall’invito sino alla aggiudicazione), comunicando un elenco di Imprese in forma riservata.
Si chiede di conoscere se tale spezzatino della procedura possa determinare dei rilievi da parte delle Autorità o degli Enti finanziatori.

Al termine di una procedura negoziata per lavori, effettuata tramite MEPA per l’importo di € 675.000 + IVA, si deve procedere alla sottoscrizione contrattuale che avverrà tramite stipula dell’RdO, in applicazione dell’art. 32, comma 14 del Codice. Nell’effettuare tale operazione è emerso un dubbio relativamente alla corretta gestione della corposa documentazione tecnica di gara: nello specifico, qualora alla stipula in parola venissero allegati tutti i predetti elaborati (relazione tecnica, PSC, capitolato, computo metrico, mappe di progetto etc.) si concretizzerebbe un contratto di circa 500 facciate che, oltre a non essere sintetico e quindi di difficile consultazione, farebbe scaturire un’imposta di bollo a carico dell’operatore economico (OE) pari ad € 2.000 (500 facciate diviso 4 per € 16,00). Tutto ciò premesso si chiede se, tale stipula, potrebbe essere gestita in maniera più snella ossia elaborando una sintesi di tutte le principali condizioni amministrative contenute nel bando corredate, per quanto concerne la parte tecnica, solamente da un elenco analitico degli elaborati (relazione tecnica, PSC, capitolato, computo metrico, mappe di progetto etc.) già in possesso dell’OE poiché scaricati dal MEPA per produrre offerta. Elaborato il predetto documento di sintesi, la Stazione Appaltante farebbe quindi pagare l’imposta di bollo in ragione del numero di facciate di cui lo stesso è composto. Si chiede un autorevole parere a riguardo.

In merito alla previsione di cui all'art 47 del DL 77/2021 comma 4 secondo cui e' "...requisito necessario dell'offerta ................l'assunzione dell'obbligo di assicurare ((, in caso di aggiudicazione del contratto,)) una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attivita' ad esso connesse o strumentali, ((sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile)), si chiede se, una volta inserita la specifica clausola all'interno della lettera di invito la stessa trova applicazione nei confronti di tutti gli operatori economici ivi compresi quelli con un numero di dipendenti sino a 14 e se la relativa mancata dichiarazione di impegno da parte del concorrente, in sede di partecipazione alla gara, possa essere considerata una causa di esclusione.

Argomenti:

Nell’ambito di una gara PNRR, è previsto l’ affidamento congiunto di progettazione ed  esecuzione dei relativi lavori sulla base  del progetto  di fattibilità tecnica ed economica. È possibile, ai sensi dell’art. 23, co. 4 del Codice, omettere la redazione del progetto definitivo e far redigere dall’aggiudicatario direttamente il progetto esecutivo contenente tutti gli elementi previsti per il livello omesso?

Cordiali saluti

Argomenti:

In caso l'aggiudicatario assuma per l'esecuzione dell'appalto finanziato PNRR un numero di lavoratori inferiore a 3 unità come si calcola il 30% di quota riservata alle categorie giovani e donne? In tal caso è inapplicabile l'obbligo come in caso di nessuna assunzione?

Argomenti:

In riferimento alla previsione di cui all’art. 48 comma 5 della Legge 208/2021 il quale recita “Per le finalità di cui al comma 1, in deroga a quanto previsto dall’articolo 59, commi 1, 1 -bis e 1 -ter , del decreto legislativo n. 50 del 2016, è ammesso l’affidamento di progettazione ed esecuzione dei relativi lavori anche sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all’articolo 23, comma 5, del decreto legislativo n. 50 del 2016. […]. . L’affidamento avviene mediante acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta ovvero, in alternativa, mediante offerte aventi a oggetto la realizzazione del progetto definitivo, del progetto esecutivo e il prezzo. In entrambi i casi, l’offerta relativa al prezzo indica distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione definitiva, per la progettazione esecutiva e per l’esecuzione dei lavori”, si chiede se è legittima l’applicazione del criterio del minor prezzo per un appalto integrato sulla base del PFTE con offerta avente ad oggetto la realizzazione del progetto definitivo, del progetto esecutivo e il prezzo, dato un importo lavori pari a circa 1.370.000,00 che risulta essere la componente maggiore dell’affidamento e che in base alle attuali soglie previste dal Codice, consente l’applicazione del prezzo più basso, fermo restando che si ritiene di salvaguardare la qualità della progettazione già con l’elaborazione del PFTE.
Si formula tale quesito in quanto non è stata riscontrata alcuna previsione/obbligo normativo di utilizzo del criterio OEPV: tale approccio consentirebbe una sensibile riduzione della tempistica dell’iter di affidamento salvaguardando comunque la qualità della progettazione, in quanto il PFTE redatto sulla base delle linee guida del MIMS costituisce una base adeguata per le successive fasi progettuali anche laddove affidate contestualmente all’esecuzione dei lavori.

Argomenti:

Con la presente sono a richiedere il parere di codesta spettabile Amministrazione in merito all'applicabilità o meno della disciplina di cui all'art. 47, c. 3 e 3-bis, D.L. n. 77/2021 e s.m.i. ai subappaltatori.
L'art. 47, c. 1, D.L. n. 77/2021 prescrive che altresì per le procedure di scelta del contraente relative ad interventi finanziati in tutto od in parte nell'ambito del PNRR "si applicano le disposizioni seguenti", sembrando render chiara, con tale formulazione di cui alla parte conclusiva, la necessità di ricorrere ad un'interpretazione sistematica del medesimo disposto normativo e di quelli di cui ai commi seguenti dello stesso articolo recanti una disciplina che rinvia univocamente alla fase di gara (ivi compresi i commi 3 e 3-bis per i quali a conferma di ciò, in risposta a precedente richiesta di parere da parte di questo Ente, codesta Amministrazione indicò che il requisito del numero minimo di dipendenti ai fini del rientro degli operatori economici nel campo di applicazione soggettivo avrebbe dovuto essere posseduto alla data di presentazione dell'offerta).
Pertanto si richiede se, a Vs. parere:
- l'art. 47, c. 3 e 3-bis, D.L. n. 77/2021 e s.m.i. si applichi indistintamente ai subappaltatori;
- oppure se, come sostenuto dallo scrivente, qualora il subappaltatore non abbia partecipato alla gara (considerando che non risulta più in vigore il divieto di cui all'art. 105, c. 4, lett. a), D.Lgs. n. 50/2016) allo stesso non debbano applicarsi i commi 3 e 3-bis dell'art. 47, D.L. n. 77/2021 e s.m.i..

Argomenti:

A seguito di deserzione di gara con procedura aperta per appalto integrato (progettazione ed esecuzione) sulla base del PFTE rafforzato, da aggiudicare con il criterio OEPV, si chiede se sia possibile applicare la soluzione suggerita dalla SENT. C. GIUSTIZIA UE 16/06/2022, N. C-376/21 G.U.U.E. C 08/08/2022, n. 303, che ha consentito di invitare un unico operatore economico a partecipare a una procedura negoziata senza previa pubblicazione, dopo aver accertato l’infruttuosità di una precedente procedura aperta. Tale soluzione può ritenersi coerente con le disposizioni nazionali, in particolare con l'art. 63, c. 6 D. Lgs. 50/2016?

Dobbiamo procedere, nell'ambito dei finanziamenti PNRR, ad appalto integrato per la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori. Il progetto definitivo è stato predisposto dalla stazione appaltante. La procedura risulta sottosoglia e l'importo della progettazione esecutiva è inferiore a € 139.000. E' corretto procedere mediante procedura negoziata, attingendo dall'elenco ufficale del comune, e con il criterio del massimo ribasso?
Grazie

A seguito si risposta parziale al quesito n. 1734, si richiede quanto segue.
Nell’ambito di un intervento ammesso a finanziamento del PNRR “Piani Integrati, BEI, Fondo dei fondi - M5C2. Intervento 2.2 b) ed a un Concorso di progettazione in 2 gradi svolto nel 2012, si chiede se l'affidamento dei servizi tecnici di progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, avente importo a base di gara, pari a circa € 183.000, può essere affidati , ai sensi dell’art. 152 comma 5 del Dlgs. n. 50/2016, al RTP vincitore del concorso suddetto, autonomamente o, essendo il Comune non capoluogo di provincia, procedere secondo le modalità indicate dall’art. 37, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, attraverso le unioni di comuni, le province, le città metropolitane e i comuni capoluogo di provincia.

Argomenti:

L'art. 21 comma 6 del d. lgs. 50/2016 prevede l'adozione del programma biennale di forniture e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro.
Lo scrivente Istituto pubblico di ricerca deve affidare la fornitura di N strumenti scientifici, identici tra loro, che verranno utilizzati ciascuno nell’ambito del progetto PNRR con cui è stato finanziato. Ciascuno dei progetti PNRR ha un proprio CUP.
In coerenza con quanto disposto dal d. lgs. 50/2016, la fornitura verrà affidata nell’ambito di un’unica procedura di gara, che riporterà pertanto più CUP.
L’inserimento dei relativi dati nel programma biennale di forniture e servizi prevede l’inserimento di eventuali CUP, ma con la possibilità di indicarne solamente uno per ciascuna fornitura o servizio: tuttavia, nel caso sopra descritto, all’acquisto corrisponderanno diversi CUP.
Si chiede pertanto un chiarimento in merito all’inserimento dei dati relativi alle procedure di gara di forniture e servizi che contempleranno più CUP, come nell’esempio sopra esposto nell’ambito di progetti PNRR.

Argomenti:

Affidamenti di servizi di ingegneria
QUESITO del 03/02/2023

Si chiede se per l'affidamento di servizi di ingegneria di importo superiore a € 139.000,00 e inferiore alla soglia comunitaria una stazione appaltante, qualificata secondo quanto stabilito dall'art. 216 c.10 del D.lgs.50/2016, possa, nell'ambito di risorse del PNRR, avviare autonomamente una procedura negoziata sul MePA.

La stazione appaltante ha in programma di pubblicare un bando di gara per un appalto integrato basato sul progetto di fattibilità per la realizzazione di un nuovo asilo nido, a valere sul PNRR, M4C1 investimento 1.1.

Si prevede che la gara si concluderà entro il 31/05/2023, nel rispetto della milestone prevista dal PNRR.

La stima sommaria dei lavori ed i conseguenti oneri di progettazione sono stati calcolati utilizzando il vigente prezzario regionale, in vigore dal 1° agosto 2022.

L’offerta tecnica che i concorrenti presenteranno in gara sarà costituita da offerte migliorative sul progetto di fattibilità messo a gara.

Tuttavia, alla data di aggiudicazione dell’appalto, dovrebbero già essere entrati in vigore i nuovi prezzari regionali, di cui all’art. 1, comma 371 della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di bilancio 2023).

Ci si domanda se per la progettazione definitiva ed esecutiva che dovrà essere realizzata dall’appaltatore, nonché per gli ulteriori prezzi che dovessero essere applicati in corso di esecuzione dell’appalto in caso di modifiche ex art. 106, si dovrà utilizzare:

- il prezzario in vigore dal 1° agosto 2022, che è quello sulla base del quale è stato costruito il QE dell’opera e sono stati calcolati gli importi a base di gara
- il prezzario in vigore dal 1° aprile 2023, che sarà quello in vigore al momento in cui gli organi della stazione appaltante dovranno approvare il progetto definitivo e quello esecutivo.

Nella seconda ipotesi, ci si chiede se e quando sarà possibile avere accesso al Fondo per l’avvio delle opere indifferibili di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, stante la previsione di cui all’art. 1, comma 372 della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di bilancio 2023).

Argomenti:

L'art. 26 comma 8 prevede che "La validazione del progetto posto a base di gara è l'atto formale che riporta gli esiti della verifica." L'art. 48 comma 1 del D.L. 77/2021: "E' nominato, per ogni procedura, un responsabile unico del procedimento che, con propria determinazione adeguatamente motivata, valida e approva ciascuna fase progettuale o di esecuzione del contratto, anche in corso d'opera, fermo restando quanto previsto dall'articolo 26, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. QUESITO: La validazione sottoscritta da RUP deve essere adottata con provvedimento amministrativo in genere? e per il PNRR? Esistono riferimenti, circolari, giurisprudenza di supporto? In genere da un confronto con colleghi, la validazione è un documento firmato digitalmente dal RUP. Ringrazio

Nuovo codice appalti e cuc
QUESITO del 13/03/2023

Il nuovo codice degli appalti dovrebbe per i "nuovi" affidamenti entrare in vigore il 01.04.2023. Ad oggi possiamo bandire gare PNRR in quanto Cuc fra associazioni di Comuni. Con l'entrata in vigore del nuovo Codice e quindi dal 01.04.2023 potremmo ancora lanciare gare lavori PNRR in quanto Cuc fra associazioni di Comuni?

Argomenti:

Inversione procedimentale
QUESITO del 16/03/2023

Un appalto PNRR lavori sotto soglia può essere indetto mediante procedura aperta con inversione procedimentale (criterio prezzo più basso con esclusione automatica)?
Nel caso la caranza di cauzione provvisoria e/o pagamento contributo ANAC sono vizi sanabili con soccorso istruttorio?
Grazie e cordiali saluti

Argomenti:

Nel caso di affidamento di interventi PNRR sotto soglia, l’art. 48, comma 3, del D.L. 77/2021 stabilisce che le stazioni appaltanti in caso di estrema urgenza possono ricorrere alla procedura negoziata di cui all’art.63 del D.Lgs. n.50/2016 e che, al solo scopo di assicurare la trasparenza, danno evidenza dell’avvio della procedura negoziata mediante i rispettivi siti internet istituzionali precisando che tale pubblicazione, ferma restando la possibilità per gli operatori economici di manifestare interesse a essere invitati alla procedura stessa, non costituisce ricorso a invito, avviso o bando di gara a seguito del quale qualsiasi operatore economico può presentare un'offerta.
Si chiede di capire se anche in tal caso vi è l’obbligo della preventiva indagine di mercato o costituzione di elenchi come da Linee Guida ANAC n. 4 per l'individuazione degli operatori economici da invitare e quindi senza alcuna ulteriore semplificazione rispetto all’art.1, comma 2, lett.b), del D.L. n.76/2020 .

Posto che l'art. 47, comma 9, del decreto legge 77/2021 convertito con legge 29/07/2021 n. 108 prevede che: <<...i rapporti e le relazioni previste dai commi 2, 3 e 3-bis sono pubblicati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, ai sensi dell’articolo 29 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e comunicati alla Presidenza del consiglio dei ministri ovvero ai Ministri o alle autorità delegati per le pari opportunità e della famiglia e per le politiche giovanili e il servizio civile universale... >>, si chiede di chiarire se i rapporti e le relazioni previste dai commi 2, 3 e 3-bis del citato art. 47 debbano essere comunicati alla "Presidenza del consiglio dei ministri ovvero ai Ministri o alle autorità delegati per le pari opportunità e della famiglia e per le politiche giovanili e il servizio civile universale" da parte delle imprese partecipanti alle procedure di affidamento di appalti finanziati con fondi PNRR / PNC oppure da parte delle stazioni appaltanti stesse ed in ogni caso con quali modalità tecnico operative (se tramite PEC, a quali indirizzi inviarle?, oppure con quali modalità telematiche?, ecc.).

Argomenti:

Affidamento servizi opzionali
QUESITO del 20/02/2023

In riferimento ad un intervento finanziato con fondi PNRR, abbiamo proceduto con l’affidamento dei servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica per appalto integrato, oltre ai servizi opzionali per direzione lavori e C.S.E. (CIG 9528299912).
È stato predisposto il progetto del servizio e determinato l’importo a base di gara, pari a 122.799,13 €, considerando le seguenti prestazioni:
- Servizio di Redazione del Progetto di fattibilità tecnica ed economica per appalto integrato comprensivo del Piano di sicurezza e coordinamento € 39.962,35
- Servizio Opzionale per la Direzione Lavori € 55.216,42
- Servizio Opzionale Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori € 27.620,36
Quindi, abbiamo generato il CIG per l’importo complessivo posto a base di gara e abbiamo proceduto all’espletamento della procedura concorrenziale svolta su START.
Con det1920/2022 è stato affidato il solo servizio di redazione del Progetto di fattibilità tecnica ed economica precisando di avvalersi della facoltà prevista nella documentazione di gara per l’affidamento dei servizi opzionali di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza con atto successivo.
Ora vorremo procedere con l’affidamento del servizio opzionale di direzione lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, che andrà perfezionato con altra determina e altro contratto. Come possiamo considerare questo affidamento? è una modifica al contratto ex art.106 comma 1 lettera a) prevista nei documenti di gara? dobbiamo prendere un altro CIG dovendo fare un altro contratto? Il problema si ritrova poi in tutti i portali dove dobbiamo rendicontare, vedi REGIS, SITAT etc...

Argomenti:

Nomina RUP - TRANSIZIONE DIGITALE
QUESITO del 04/04/2023

Rivesto nell'ente la qualità di funzionario addetto al monitoraggio e alla rendicontazione pnrr, assunta dal comune con i fondi dell'agenzia di coesione territoriale in seguito a procedura concorsuale indetta dalla presidenza del consiglio dei ministri. Nell'ambito dei progetti relativi alla transizione digitale pa digitale 2026, vorrebbero nominarmi rup, chiedo con la presente se tale nomina possa avvenire sia in virtù del mio incarico a tempo determinato sia della mia mia specifica funzione (monitoraggio e rendicontazione).

Argomenti:

Si chiede un parere relativamente alla legittimità di utilizzare, nell’ambito di un affidamento di lavori con Procedura aperta di cui all’art. 60 e 95 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 mediante offerta economicamente più vantaggiosa, come elemento di valutazione (tra gli altri) la sponsorizzazione di almeno un evento organizzato dall’Amministrazione comunale e connesso alla valorizzazione dell’edificio oggetto d’intervento. Nell’ambito dell’offerta tecnica verrà richiesta la descrizione dell’evento e delle attività che l’operatore economico intende mettere in atto. Mentre nell’offerta economica verrà richiesto di indicare l’importo stimato per l’espletazione delle attività di sponsorizzazione. In questo modo viene garantita la separatezza tra offerta tecnica ed economica e la segretezza dell’offerta economica sino alla conclusione della valutazione dell’offerta tecnica da parte di commissione all’uopo nominata. Si chiede, pertanto, un parere in merito all'utilizzabilità della sponsorizzazione, che sembra riferita ad un apposito e specifico contratto (art. 19 del D.Lgs. 50/2016) quale elemento di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Nell’ambito di un intervento con finanziamento PNRR, si è scelto l'affidamento di progettazione ed esecuzione dei lavori sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica, ai sensi dell'art. 48, comma 5, D.L. n. 77/2021, vigente alla data di conferimento dell'incarico di progettazione e che si riporta di seguito.
“5. …., è ammesso l'affidamento di progettazione ed esecuzione dei relativi lavori anche sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Sul progetto di fattibilità tecnica ed economica posto a base di gara, è sempre convocata la conferenza di servizi di cui all'articolo 14, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241. ... In ogni caso, alla conferenza di servizi indetta ai fini dell'approvazione del progetto definitivo partecipa anche l'affidatario dell'appalto, che provvede, ove necessario, ad adeguare il progetto alle eventuali prescrizioni susseguenti ai pareri resi in sede di conferenza di servizi. A tal fine, entro cinque giorni dall'aggiudicazione ..., il responsabile unico del procedimento avvia le procedure per l'acquisizione dei pareri e degli atti di assenso necessari per l'approvazione del progetto.”
Considerato che la conferenza di servizi preliminare di cui all'articolo 14, comma 3, della legge 7 agosto 1990, "... si esprime sul progetto di fattibilità tecnica ed economica, al fine di indicare le condizioni per ottenere, sul progetto  definitivo,  le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni,  le  licenze,  i nullaosta  e  gli  assensi,  comunque  denominati,...", che la norma non prescrive che le citate condizioni sono necessarie per l'approvazione del progetto di fattibilità come invece esplicitamente indica nell'ultimo periodo del comma 5 per la conferenza decisoria (Ubi voluit dixit), si chiede se è legittimo indire la gara di appalto nelle more della conclusione della conferenza di servizi preliminare.

Nell’ambito del PNRR, per l’esecuzione di un intervento relativo alla M4: ISTRUZIONE E RICERCA C1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università, I 1.1: Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia, questo Soggetto Attuatore ha determinato di volersi avvalere di INVITALIA per l’indizione, gestione e aggiudicazione della procedura per l’aggiudicazione di Accordi Quadro “Procedura di gara aperta ai sensi degli artt.54 e 60 del d.lgs.n.50/2016, per la conclusione di accordi quadro con più operatori economici per l’affidamento di lavori in appalto integrato per la costruzione, riqualificazione e messa in sicurezza di asili nido, scuole e poli dell’infanzia, nonché alla stipula di tali Accordi Quadro con gli operatori economici aggiudicatari”. A tal fine deve acquisire la progettazione definitiva dell’intervento mediante il conferimento delle seguenti prestazioni professionali a soggetti esterni:
1) l’attività di progettazione (preliminare, definitiva, esecutiva, coordinatore della sicurezza in fase di progettazione) il cui importo calcolato con i criteri stabiliti dal DM 17/06/2016 è inferiore a € 215.000,00;
2) l’attività di esecuzione (direzione lavori, contabilità, coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione) il cui importo calcolato con i criteri stabiliti dal DM 17/06/2016 è inferiore a € 215.000,00;
L’importo complessivo delle attività professionali (progettazione ed esecuzione) è superiore alla soglia di € 215.000,00 (soprasoglia).
Per quanto sopra esposto, a mente di quanto previsto dal combinato disposto, dell’art. 111 e 157, comma 2, del D.Lgs n° 50/2016 e dell’art 24, comma 3, del D.L. 24 febbraio 2023, n. 13 (coordinato con il D.L. 30 marzo 2023, n. 34), si chiede:
- se possibile procedere all'affidamento diretto dell'attività di progettazione (ex art. 24 D.L. 13/2023) ad un professionista esterno.

Argomenti:

Sono consentite le varianti in corso d'opera per progetti di Rigenerazione Urbana PNRR- M5C2 inv 2.1?
Devono essere approvate dal Ministero oppure dalla stazione appaltante?

Verifica e validazione
QUESITO del 18/04/2023

chiedo cortesemente un chiarimento specifico su D.lgs. 50/2016 art. 26 comma 7. "Lo svolgimento dell'attività di verifica è incompatibile con lo svolgimento, per il medesimo progetto, dell'attività di progettazione, del coordinamento della sicurezza della stessa, della direzione lavori e del collaudo." Che cosa si intende "per il medesimo progetto"? Si intende che lo stesso livello di progettazione? Caso: i tecnici dell'ufficio tecnico del comune hanno redatto il progetto di fattibilità per lavori da realizzare con un finanziamento PNRR. Successivamente il progetto esecutivo per gli stessi lavori è stato affidato a progettisti esterni alla stazione appaltante. L'importo è inferiore a € 1.000.000,00. Il RUP vuole dotarsi di una struttura a suo supporto per la Verifica preventiva del progetto esecutivo (redatto esternamente) ai sensi dell'art. 31 comma 9 del codice. Ai sensi del D.Lgs 50/2016 art. 26 comma 7, i tecnici interni che hanno precedentemente elaborato il progetto di fattibilità per gli stessi lavori possono verificare il progetto esecutivo con importo inferiore a 1.000.000 eseguito da tecnici esterni? E in generale, quando i tecnici interni non possono occuparsi della verifica?

la Provincia utilizza l'osservatorio della Regione Liguria per adempiere agli obblighi informativi verso l'Autorità.
Si chiede se, per gli interventi finanziati da fondi PNRR, essendo ReGis piattaforma unica di monitoraggio, debba essere anche utilizzato l'osservatorio della Regione Liguria per adempiere agli obblighi informativi verso l'Autorità per detti interventi
si ringrazia e si segnala l'urgenza

Argomenti:

E’ corretta la dichiarazione presentata in sede di partecipazione alla gara da una Cooperativa Sociale con più di 50 soci/lavoratori, che la propria azienda ha un numero di dipendenti inferiore a 15 poiché tutti sono soci/lavoratori e che non è, pertanto, tenuta al rispetto di quanto prescritto dall’art.47, comma 2 e 3 e 3bis, del D.L. n. 77/2021, convertito in L. n. 108/2021)?

Argomenti:

Si chiede se un Comune non capoluogo di Provincia, al fine di non perdere i fondi PNRR, possa gestire autonomamente, in deroga all'obbligo di aggregazione in caso di appalti finanziati con risorse PNRR (obbligo previsto dal c.d. "Decreto Semplificazioni"), una procedura per l'affidamento dei lavori finanziati con risorse PNRR di importo pari a € 710.527,25, in virtù del regime speciale previsto per gli interventi di edilizia scolastica dall'art. 24 del D.L. 13/2023 e dell'art. 7 ter del D.L. 22/2020.
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Riservato
La richiesta di parere si è resa necessaria, in quanto - a causa dei ritardi del Progettista - la CUC a cui aderiamo non ha consentito alla gestione ti tale procedura, attesi i tempi troppo ristretti e, pertanto, previo decreto sindacale di assunzione dei poteri commissariali ex art. 24 D.L. 13/2023 e 7 ter del D.L. 22/2020, abbiamo lanciato autonomamente la procedura di gara.
Chiediamo una risposta urgente, al fine di adottare - eventualmente - i provvedimenti in autotutela del caso.
Comune di Segrate
Sezione Gare

Argomenti:

Gentilissimi,
il presente quesito riguarda il corretto utilizzo delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali in relazione agli affidamenti a valere sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Da un lato, infatti vi è l'obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di utilizzare gli strumenti sopra riportati per determinate categorie merceologiche con limitate eccezioni mentre, dall'altro, il d.l. 77/2021 impone che gli appalti finanziati dal PNRR siano uniformati a determinati principi (si citano, ad esempio, il DNSH e la parità di genere) ai quali sono collegati degli obblighi da rispettare. Orbene, nel corso del tempo si sono succedute moltissime convenzioni, stipulate in una data precedente a quella del d.l. 77/2021, nelle quali l'aggiudicatario è stato selezionato senza tenere conto dei principi ispiratori del PNRR e degli obblighi imposti dal d.l. 77/2021. Il tutto in un contesto dove la normativa che impone l'obbligo di adesione alle centrali di committenza è ancora presente. Si chiede, pertanto, se è legittimo approvvigionarsi tramite convenzioni stipulate dalle centrali di committenza seppur le stesse siano precedenti all'entrata in vigore del d.l. 77/2021. E' sicuramente importante, infine, notare come l'utilizzo delle suddette convenzione conferisca un importante snellimento delle procedure amministrative.

Argomenti:

Si chiedono delucidazione su come impostare il Programma di cui all'oggetto in relazione ai fondi del PNRR azione NEXT GENERATION CLASSROOMS PIANO SCUOLA 4.0. E' possibile consultare una guida operativa reperibile all'interno del sito? Cordialità.

Argomenti:

LA SCRIVENTE DIRIGENTE SCOLASTICO CHIEDE:
1 - QUALE E' LA PROCEDURA PER REGISTRARSI E CARICARE SUL MIT IL PIANO BIENNALE DEGLI ACQUISTI, RELATIVO AI PROGETTI PNRR AUTORIZZATI;
2 - QUALORA IN PRESENZA DI CONVENZIONI CONSIP, PER L'ACQUISTO DEI MATERIALI DEI PROGETTI PNRR, CHE NON SIANO RISPONDENTI ALLE ESIGENZE DELLA SCUOLA, E' NECESSARIO L'INVIO DELLA DETERMINA AL CONTROLLO DELLA CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE?
SI RESTA IN ATTESA IN UN CORTESE RISCONTRO.

Argomenti:

PNRR-Dispersione scolastica
QUESITO del 18/05/2023

Buonasera, In nostro è un istituto comprensivo e stiamo per avviare la procedura di selezione di esperti per mentoring/coaching motivazionale e per il modulo di supporto alle famiglie, se volessimo aprirlo non solo a persone fisiche ma anche ad enti/associazioni come dobbiamo procedere?

Argomenti:

Per l'affidamento di un servizio di tinteggiatura interni è necessario effettuare le verifiche di cui all'oggetto? Se si quali certificazioni deve possedere l'operatore economico?
I "lavori di tinteggiatura" si deve intendere costituzione di un cantiere?
Grazie

Argomenti:

La normativa comunitaria e nazionale ha introdotto regole derogatorie alla disciplina ordinaria degli appalti pubblici in materia di affidamento dei contratti pubblici a valere sulle risorse PNRR e PNC imponendo sia precisi obblighi di trasmissione documentale e dichiarativi in fase di partecipazione alla gara ed a seguito di aggiudicazione (art. 47, commi 2, 3 e 3-bis, 4 D.L 77/2021) volti ad assicurare le pari opportunità e ad implementare politiche di inclusione lavorativa nei contratti pubblici (art. 47 commi 2, 3, 3 bis, 4 e 5 del d.l. 77/2021 conv. in legge 108/2021 e Linee Guida DPCM 7.12.2021) sia il rispetto del principio del DNSH di “non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali” (circolare n. 32 del 30/12/2021 MIF RGS) nelle diverse fasi attuative delle misure, a partire dalla selezione dei progetti fino alla rendicontazione.

Tuttavia Anac, con una FAQ del 2 febbraio 2023 in riferimento ai contratti di adesione ad Accordi quadro/Convezioni, ha affermato che “Ai fini del monitoraggio sono rilevate le clausole dei commi 2, 3, 3 bis, 4 e 5 dell’articolo 47 del decreto legge n. 77/2021 per i contratti di adesione ad accordi-quadro di cui all’art. 3, comma 1 lett. iii) e all’art. 54 del decreto legislativo n. 50/2016 e convenzioni di cui all’art. 26 della legge n. 488/1999 e ss.m.i., successivamente all’emanazione delle linee guida del Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, pubblicate nella Gazzetta ufficiale del 30 dicembre 2021, tenuto conto del fatto che tale adesione consente di assicurare condizioni di efficienza, economicità, tempestività e qualità del servizio che costituiscono presupposti di deroga in base al comma 7 del citato articolo 47. Pertanto, nel caso dell’acquisizione di un CIG derivato sulla piattaforma SIMOG di ANAC, nell’effettuare il monitoraggio di cui alla delibera Anac n. 122 del 16 marzo 2022 si potrà utilizzare la voce “adesione a Convenzione/AQ precedente alle linee guida DPO sull’articolo 47 del DL 77/2021 e ss.m.i.” come motivo di deroga”.

Dalla Faq sopra riportata sembrerebbe potersi derogare al rispetto dei principi trasversali pari opportunità e DNSH del PNRR per i contratti di adesione/ordinativi di forniture relativi a Convenzioni Quadro antecedenti alle linee guida D.P.O..
Sono sorti, pertanto, dubbi interpretativi sull’applicazione di tali principi in relazione a Convenzioni Quadro stipulate da soggetti aggregatori ai sensi dell'art. 26 della legge 488/1999 con un unico operatore (Accordi quadro c.d. completi) a seguito di procedure di gara avviate e concluse in data antecedente al DPCM 7 dicembre 2021 (Linee guida sulle pari opportunità) ed alla circolare n. 32 del 30.12.2021 DNSH e sulla possibilità o meno di utilizzare tali Convenzioni - sebbene non compliance né ai principi trasversali PNRR di cui al Regolamento UE 241/2021 ed all’art. 47 del D.L. 77/2021 né al principio del DNSH di cui al medesimo Regolamento UE 241/2021, all’articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 ed alla circolare n. 32 del 30/12/2021 della Ragioneria Generale dello Stato - per finalizzare ordinativi di forniture finanziati con fondi del PNRR.

Alla luce di quanto sopra si formulano, in merito alle predette Convenzioni Quadro, i seguenti quesiti:

- se sia possibile derogare ai principi trasversali PNRR previsti dai documenti di Programmazione o da Atti normativi (parità di genere, politiche per i giovani, quota SUD) di cui al Regolamento UE 241/2021 ed all’art. 47 del D.L. 77/2021 ed al principio del DNSH di cui al Regolamento UE 241/2021, all’articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 ed alla circolare n. 32 del 30.12.2021 della Ragioneria Generale dello Stato, per finalizzare ordinativi di forniture attraverso Convenzioni Quadro stipulate a seguito di procedura di gara avviata ed espletata in data antecedente alle Linee Guida DPO come sostenuto da Anac nella FAQ sopra riportata o se, invece, una tale deroga non sia possibile, non essendo ammesse deroghe per i contratti finanziati con fondi PNRR o PNC diverse da quelle previste dall’art. 47 co. 7;

- se sia possibile rendere ex post compliance ai requisiti di cui alla normativa PNRR e DNSH le Convenzioni Quadro attive prevedendo che il possesso dei requisiti trasversali DNSH e di cui all’art. 47 D.L. 47/2021 vengano dimostrati dall'operatore economico in fase di richiesta dell’ordinativo di fornitura o addirittura nella fase esecutiva attraverso idonea documentazione attestante gli opportuni adeguamenti integrativi/correttivi nonché lo svolgimento delle verifiche anche se effettuate a posteriori/in sanatoria/ora per allora o se, invece, un adeguamento postumo risulti inammissibile scontrandosi con la regola generale del tempus regit actum per cui il bando di gara è soggetto alla disciplina ratione temporis vigente al momento della sua pubblicazione e ciò a tutela dei superiori principi della par condicio, di trasparenza e di certezza del diritto che verrebbero irragionevolmente sacrificati ove si consentisse di modificare le regola della procedura in corso di gara.

Argomenti:

La disposizione contenuta all'art. 225 co 8 del D.lgs 36/23 (Nuovo codice dei contratti pubblici) prevede che in relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse, si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC nonché dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018.

Le disposizioni contenute nel decreto legge 77/21 conv. in L.108/21 che troveranno applicazione anche dopo il 1° Luglio 2023, riguardano anche la materia della qualificazione delle S.A. e l'obbligo di aggregazione per i Comuni non capoluogo di provincia previsto dal DL 77/21, oppure anche per procedure di affidamento finanziate da risorse PNRR, il riferimento è l'art. 62 e 63 del nuovo codice dei contratti(D.lgs 36/23)? In tal caso, la S.A. non qualificata, per procedure di affidamento con importo superiore alle soglie per gli affidamenti diretti ma inferiori alle soglie di cui all'art.14 del D.lgs 36/23, dovranno rivolgersi ad una centrale di committenza qualificata?

Argomenti:

Con riferimento alle misure previste all’art. 47 della L.108/2021, n. 108 di conversione del D.L. 77/2021, in particolare commi 2, 3 e 3 bis relative alle pari opportunità generazionali e di genere e per l’inclusione lavorativa di persone con disabilità, si chiede se le imprese estere, che occupino più di 50 dipendenti che, in quanto estere, non sono soggette agli obblighi di cui all’art. 46 del D.Lgs 198/2006, possano ritenersi rientranti nelle ipotesi di cui al comma 3 quali “operatori diversi da quelli indicati al comma 2” e pertanto tenuti a presentare, entro sei mesi dalla stipula del contratto, una relazione di genere sulla situazione del personale. In caso affermativo si chiede se siano tenuti anche alla trasmissione della relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. Qualora questa interpretazione non fosse corretta si chiede come applicare la misure volte a favorire la parità di genere alle imprese estere.
Analoghe considerazioni rispetto alla previsione di cui al comma 3 bis. In particolare si chiede l’ammissibilità di accettare da parte di imprese estere una certificazione di regolarità rispetto ad una normativa analoga nel paese di appartenenza in tema di diritto al lavoro di persone con disabilità e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi previsti da quella legge. Anche in questo caso si chiede se tali operatori siano tenuti alla presentazione della suddetta relazione alle rappresentanze sindacali.

Argomenti:

Con riferimento a quanto disposto dall'art. 225, c. 8, del nuovo codice dei contratti risultano allo stato due interpretazioni:
1) che si possa applicare, anche dopo il 1/7/23, per gli interventi finanziati con fondi PNRR/PNC il D.Lgs 50/16 come derogato dall'attuale normativa emergenziale, espressamente richiamata dall'art. 225, c. 8 del nuovo codice.
2) che si debbano applicare, dopo il 1/7/23, per gli interventi finanziati con fondi PNRR/PNC le deroghe emergenziali, richiamate all'art. 225, c. 8 del nuovo codice, alle disposizioni del D.Lgs 36/23 corrispondenti a quelle del D.Lgs 50/16, ai sensi di quanto disposto dall'art. 226, c. 5 del nuovo codice.

Si fa presente che l'adozione di tale seconda interpretazione comporterebbe inevitabilmente molteplici complessità e dubbi interpretativi con riferimento alla necessità di individuare le norme del D.Lgs 36/23 a cui applicare il D.L. 77/21 e il D.L. 13/23 (e le altre disposizioni legislative di semplificazione degli interventi PNRR/PNC), che apportano deroghe al D.Lgs 50/16, e genererebbe ritardi per la necessità di aggiornare tutti gli elaborati proggettuali ai sensi del nuovo codice dei contratti e di gestire le procedure di gara e la fase esecutiva degli interventi con una normativa composita (norme emergenziali riferite al D.Lgs 50/16 da applicare al D.Lgs 36/16).

Si chiede pertanto, come già richiesto dalle parti sociali e dalle istituzioni a vario titolo coinvolte nella riforma del codice dei contratti, se sia corretto adottare la prima interpretazione, che consente di continuare anche dopo il 1/7/23, ad applicare per gli interventi finanziati con fondi PNRR/PNC il D.Lgs 50/16 come derogato dall'attuale normativa emergenziale, senza applicare il D.Lgs 36/23 e senza pertanto la necessità di modificare ed aggiornare tutta la modulistica attualmente utilizzata per i controlli e la rendicontazione di tali interventi, salvaguardando così il rispetto delle tempistiche imposte dall'UE.

Argomenti:

Con la presente si chiedono chiarimenti in merito all’obbligo di aggregazione per i comuni non capoluogo relativamente all’acquisizione di lavori, servizi e forniture in tutto o in parte finanziati con fondi PNRR e PNC, a partire dal 1° Luglio data di efficacia del nuovo Codice dei contratti pubblici D.Lgs 36/2023.
L’articolo 52, comma 1.2., del decreto – legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, ha disposto la sospensione dell’obbligo di aggregazione per le sole procedure non afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR/PNC. Nelle more di una disciplina diretta ad assicurare la riduzione, il rafforzamento e la qualificazione delle stazioni appaltanti, per le procedure afferenti alle opere PNRR e PNC, i comuni non capoluogo di provincia procedono all’acquisizione di forniture, servizi e lavori, oltre che secondo le modalità indicate dall’articolo 37, comma 4, del Codice attraverso le unioni di comuni, le province, le città metropolitane e i comuni capoluogo di provincia.
Ai sensi dell’articolo 10, comma 1, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, tale obbligo è da intendersi applicabile alle procedure il cui importo è pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, quindi per lavori > 150.000 € e servizi/forniture > 139.000 €.
L’art. 225, comma 8, del D.Lgs 36/2023 prevede che in relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13.
Ai sensi dell’art. 62 del D.Lgs 36/2023 le stazioni appaltanti possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all’affidamento di lavori d’importo pari o inferiore a 500.000 euro, senza la qualificazione prevista dall’art. 63.
Si chiede conferma se, a partire dal 1° Luglio 2023, un Comune non capoluogo di provincia possa procedere o meno in maniera autonoma all’affidamento diretto di lavori < 150.000 € finanziati con fondi PNRR, senza ricorrere ai modelli aggregativi previsti dall’articolo 52, comma 1.2., del decreto – legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 ed in assenza di qualificazione prevista dall’art. 63 del D.Lgs 63/2023.

Argomenti:

Requisiti PNRR operatori stranieri
QUESITO del 22/06/2023

Buongiorno, volevo chiedere delucidazioni sul seguente aspetto: in caso di partecipazione di un operatore straniero (appartenente all'unione europea) ad una gara PNRR, come è possibile che lo stesso dimostri il possesso di requisiti previsti dalla normativa interna italianta, faccio riferimento in particolare alla LEGGE 29 luglio 2021, n. 108. e agli adempimenti connessi all'art. 47 (presentazione della relazione di genere, rapporto e rispetto delle norme sull'assunzione dei disabili).
Conviene richiamare nei documenti di gara accanto alla normativa italiana, i Regolamenti (UE) 2021/240 e 2021/241 così da prevedere che l'operatore straniero possa dimostrare i predetti requisiti in conformità alla normativa del proprio Stato di appartenenza?
Ogni stato europeo avendo recepito i Regolamenti indicati avrà uno specifico Piano di ripresa e resilienza e degli specifici requisiti per perseguire le finalità relative alle pari opportunità,
generazionali e di genere e per promuovere l’inclusione lavorativa delle persone disabili.
Grazie
Cordiali saluti

Le disposizioni di cui all’art. 63 e all'Allegato II.4 del D. Lgs. 36/2023 relative al sistema di qualificazione delle Stazioni Appaltanti si applicano anche agli affidamenti dei contratti pubblici PNRR e PNC?
Un Comune non capoluogo qualificato nel livello SF1 o L1 potrà gestire autonomamente gli affidamenti PNRR/PNC senza limiti di importo?

Argomenti:

L'art. 225 c.8 del D.lgs 36/2023 recita testualmente "In relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse, si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC nonché dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018.
Nella fattispecie l'art. 52 comma 1.2 del D.L. 77/2021 recita che la stazione appaltante, qualora sia Comune non capoluogo di provincia, dovrà procedere secondo una delle modalità indicate o ricorrendo ad Unioni di Comuni, Province, Città Metropolitane o Comuni capoluogo di provincia anche non qualificati o ricorrendo ai soggetti aggregatori qualificati di diritto ex art. 38 comma 1 del D. Lgs n. 50/2016. Con l'entrata in vigore del Nuovo Codice qualora la stazione appaltante (Comune) avesse ottenuto la qualificazione dall'Anac può procedere autonomamente oppure deve seguire quanto stabilito dal D.L. 77/2021 e quindi rivolgersi ad una CUC o altre forme stabilite dallo stesso decreto?

Argomenti:

Il comune deve bandire una gara PNRR di edilizia scolastica di importo a base d'asta € 720.000,00 dopo il 01/07/2023.
Il comune si è qualificato come stazione appaltante presso ANAC livello L3 (appalti lavori fino a 1.000.000 €).
Si chiede se in tal caso sussiste ancora l'obbligo di aggregazione previsto dall'art 52 co 1 n° 1 del DL 77/2021 oppure se il comune può bandire in autonomia la gara essendosi qualificato.
IL testo dell'articolo sopra citato riporta infatti "Nelle more di una disciplina diretta ad assicurare la riduzione, il rafforzamento e la qualificazione delle stazioni appaltanti, per le procedure afferenti alle opere PNRR e PNC, i comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori, oltre che secondo le modalita' indicate dal citato articolo 37, comma 4, attraverso le unioni di comuni, le province, le citta' metropolitane e i comuni capoluogo di provincia".
A luglio è entrata in vigore la disciplina diretta ad assicurare la riduzione e qualificazione delle stazioni appaltanti e quindi questa parte del comma trova ancora applicazione? Le gare PNRR devono essere svolte comunque da enti aggregati oppure solo da stazioni appaltanti qualificate (e quindi anche il nostro comune singolo)?

Argomenti:

Com’è noto il nuovo Codice dei contratti approvato con D.lgs. 36/2023 ha recepito, a regime, la disciplina introdotta dalla normativa emergenziale con l’art. 29 del d.l. 4/2022 prevedendo, all’art. 60, che nei documenti di gara iniziali delle procedure di affidamento sia obbligatorio l’inserimento delle clausole di revisione prezzi, da attivarsi al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo dell’opera, della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell’importo complessivo ed operanti nella misura dell’80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire.
Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi di cui al comma 1, ha prescritto doversi utilizzare i seguenti indici sintetici elaborati dall’ISTAT:
a) con riguardo ai contratti di lavori, gli indici sintetici di costo di costruzione;
b) con riguardo ai contratti di servizi e forniture, gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell’industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie.
Accade di frequente che l’operatore economico aggiudicatario si avvalga per l’esecuzione di alcune prestazioni dell’appalto di subappaltatori.
Secondo l’art. 119 comma 11 del D.lgs. 36/2023 “La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore ed ai titolari di sub-contratti non costituenti subappalto ai sensi del quinto periodo del comma 2 l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
a) quando il subcontraente è una microimpresa o piccola impresa;
b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
c) su richiesta del subcontraente e se la natura del contratto lo consente.
Ci si chiede se nel caso di subappalto, a fronte dell’operatività dell’istituto di cui al richiamato art. 119 comma 11 D.lgs. 36/2023 del pagamento diretto al subappaltatore, la stazione appaltante possa attribuire direttamente al subappaltatore, applicando, pertanto, l’istituto del pagamento diretto, la quota di revisione prezzi ad esso spettante, commisurata alla quantità di materie prime da quest’ultimo acquistate o di servizi o forniture dallo stesso prestati oppure se l’importo della revisione prezzi debba essere corrisposta interamente all’operatore economico aggiudicatario.
Si ricorda che in relazione all’adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione di cui all’articolo 1-septies del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, Codesto UOC, con parere n. 1244 del 21 marzo 2022 si era così espresso: “Le somme della compensazione non costituiscono un’integrazione del corrispettivo relativo all’esecuzione dell’appalto pubblico. Infatti, come specificato nella circolare ministeriale del 25 novembre 2021, ai fini del calcolo dell’eventuale compensazione, i prezzi indicati nel decreto ministeriale di cui all’art. 1-septies del DL 73/2021“assumono unicamente un valore parametrico e non interferiscono con i prezzi dei singoli contratti”. Considerato che la compensazione non costituisce un riallineamento del prezzo contrattuale, bensì una sorta di indennizzo che il legislatore ha inteso riconoscere all’appaltatore nel caso intervengano le condizioni indicate dalla norma per tale fattispecie non può trovare applicazione l’istituto del pagamento diretto al subappaltatore di cui all’art. 105, comma 13, del d.lgs. 50/2016”.
Anche alla luce del richiamato parere di Codesto UOC, si chiede se, in ragione della natura non indennitaria delle somme riconosciute all’appaltatore a seguito dell’applicazione della clausola di revisione del prezzo di cui all’art. 60 del D.lgs. 36/2023 bensì di integrazione del corrispettivo e riallineamento del prezzo contrattuale, possa trovare applicazione in tale ipotesi l’istituto del pagamento diretto al subappaltatore di cui all’art. 119 comma 11 del D.lgs. 36/2023.

Argomenti:

Si premette che il comune di Adrano ha conseguito l’iscrizione nell’Elenco delle stazioni appaltanti qualificate con esito L1 per lavori e SF1 per servizi e forniture, secondo le previsioni di cui agli artt. 62-63 D.Lgs. n. 36/2023, dell’allegato II.4 del medesimo D. Lgs. e del Comunicato del Presidente dell’Anac del 17/05/2023 in tema di sistema di qualificazione delle Stazioni Appaltanti.
Considerate le norme contenute negli articoli :
- 229, comma 2, del D.l.GS. n. 36/2023 in ordine all'entrata in vigore del nuovo codice dei contratti;
- 225, comma 8, del D.Lgs. n. 36/2023 con riferimento alle procedure di affidamento dei contratti riguardanti investimenti pubblici, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal Pnrr e dal Pnc, nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione europea, laddove si prevede che si applichino, anche dopo il 1° luglio 2023, le seguenti disposizioni
a) decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 29 luglio 2021;
b) decreto-legge n. 13 del 24 febbraio 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 41 del 21 aprile 2023;
C) specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal Pnrr, dal Pnc, nonché dal Piano nazionale integrato per l’energia e il clima 2030 di cui al regolamento (Ue) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018.
- 226, comma 5, del D.Lgs. n. 36/2023 che prevede che “ogni richiamo in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 del 2016, o al codice dei contratti pubblici vigente alla data di entrata in vigore del codice, si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del codice o, in mancanza, ai principi desumibili dal codice stesso.”,
Considerate, infine, le indicazioni contenute nella circolare del MIT del 12/07/2023, si chiede se, per le sopra spiegate considerazioni in diritto ed in fatto, questo ente ad oggi ha potere di svolgere gare quale stazione appaltante qualificata senza limiti di importo anche per le procedure afferenti il PNRR.

Argomenti:

In riferimento agli appalti finanziati con il pnc-pnrr, vista la circolare MIT del 13/07/2023 nella quale si confermano le procedure semplificate del D.L.77/21 per gli affidamenti fino al 31/12/23, si chiede di sapere:
1)Se la progettazione va strutturata ai sensi art.23 D.lgs 50/2016 ovvero ai sensi art.41 D.Lgs 36/2023
2)Se per gli incentivi funzioni tecniche si applical'art.113 D.Lgs 50/2016 oppure l'art.45 D.Lgs 36/2023
In sintesi non è chiaro se l'applicabilità del D.L. 77/2021 si riferisce esclusivamente alla fase di selezione del contraente , applicandosi per le fasi precedenti e successive il D.Lgs 36/2023 oppoure si si applica in toto il D.lgs 50/2016

Argomenti:

In riferimento alle procedure di gara per gli appalti aventi a oggetto interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR o del PNC e alla stipula dei relativi contratti, a seguito dell'efficacia del Dlgs n. 36/2023 e alla perdurante vigenza della normativa specifica di cui al DL n. 77/2021 e DL n. 13/2023, nonché alla luce della Circolare del MIT del 12.07.2023 “Il regime giuridico applicabile agli affidamenti relativi a procedure afferenti alle opere PNRR e PNC successivamente al 1 luglio 2023 – Chiarimenti interpretativi e prime indicazioni operative”, siamo a porre i seguenti quesiti:
1) Posto che in base alla circolare suddetta sembra di capire che i rinvii del DL n. 77/2021 al Dlgs n. 50/2016 e ai relativi atti attuativi abbiano i loro effetti anche successivamente al 1 luglio 2023 e, al momento, sino al 31 dicembre 2023, per quanto non disciplinato in deroga dal DL n. 77/2021 sopra citato e da questi non espressamente rinviato al Dlgs 50/2016, il Dlgs 36/2023 si applica oppure no?
2) In tema di affidamenti e contratti PNRR e assimilati, il ricorso, sino al 31 dicembre 2023, alle modalità derogatorie di acquisizione di forniture servizi e lavori di cui all'art. 1, comma 1, del DL 32/2019 così come modificato dall'art. 52, comma 1, lett. a) numero 1.2 del DL n. 77/2021 per i Comuni non capoluogo di Provincia, ancorché qualificatisi ai sensi del Dlgs 36/2023, è da ritenersi un obbligo o, alla luce della sopra citata circolare esplicativa, una “possibilità”? (Si legge infatti nel corpo della medesima: “In sostanza, dunque, in tema di affidamenti e contratti PNRR e assimilati, viene espressamente prorogata fino al 31 dicembre 2023, la possibilità per i Comuni non capoluogo di ricorrere alle modalità (derogatorie) di acquisizione di forniture, servizi e lavori di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2109, n. 32 cit, così come modificato dall'articolo 52, comma 1, lett. a), numero 1.2, del decreto – legge 31 maggio 2021 n. 77”).

Argomenti:

Buongiorno, in riferimento all'entrata in vigore del nuovo Codice dei Contratti pubblici, si chiede se la disciplina giuridica applicabile agli affidamenti PNRR, oltre che quella dell'art. 77/2021, sia quella del d.lgs. 36/2023 o quella del d.lgs. 50/2016.

Argomenti:

Con riferimento alla circolare esplicativa di codesto Ministero dello scorso 12 luglio sul “Regime giuridico applicabile agli affidamenti relativi a procedure afferenti alle opere PNRR e PNC successivamente al 1° luglio 2023”, si chiede di confermare che l’indicazione ivi espressa, nonostante il vigente D. Lgs. 36/2023 così reciti:
- all'art. 226, c. 1, “Il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 è abrogato dal 1° luglio 2023”;
- all'art. 226, c. 5, “Ogni richiamo in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o al codice dei contratti pubblici vigente alla data di entrata in vigore del codice, si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del codice o, in mancanza, ai principi desumibili dal codice stesso",
sia nel senso che alle procedure per l’affidamento di appalti PNRR, sino al 31.12.2023, continua ad applicarsi la sola disciplina di cui al D. Lgs. 50/2016.

In subordine, qualora quanto sopra non sia confermato, si chiede di chiarire se alle procedure per l’affidamento di appalti PNRR, sino al 31.12.2023:
- continuano ad applicarsi gli articoli del D. Lgs. 50/2016 espressamente richiamati dal D.L. 77/2021;
- a complemento di quanto al precedente alinea, l’ulteriore disciplina di cui al D. Lgs. 36/2023.

In attesa di un riscontro, si porgono distinti saluti.

Argomenti:

Visto il parere n. 1768 del 02/07/2023 nel quale in risposta alla domanda se l'art. 47, commi 3 e 3-bis, D.L. n. 77/2021 e s.m.i. si applichi indistintamente ai subappaltatori Codesto Ministero rispondeva che:
<< ... Le linee guida chiariscono che l’obbligo in esame risulta rivolto al contraente principale ma si estende anche alle prestazioni eseguite tramite il subappaltatore, essendo delineato dal perimetro del contratto finanziato con i fondi del PNRR e PNC. Si riporta il punto d'interesse: “il perimetro applicativo dell’obbligo di assunzione è comunque delimitato all’interno del contratto aggiudicato e la disposizione introduce un obbligo rivolto al contraente principale. L’obbligo deve comunque essere inteso come riferibile anche alle prestazioni che questi esegue tramite subappalto o avvalimento, purché rientranti nel descritto perimetro applicativo. (…) ... >>
Visto il Parere MIMS n. 1727/2022 nel quale in risposta alla domanda se l'art. 47 comma 4 del D.L. 77/2021 si applica anche agli affidamenti diretti Codesto Ministero rispondeva che le previsioni di cui all’art. 47 del DL 77/2021 trovano applicazione a tutti gli appalti finanziati con le risorse PNRR e PNC a prescindere dalla procedura di affidamento e dal loro valore.

Si pongono i due seguenti quesiti.
Alle società di ingegneria in house cui vengono affidate direttamente (tramite appunto lo schema dell' in house providing) progettazioni di opere da appaltarsi con successiva gara e finanziate con fondi PNRR, debbano applicarsi le disposizioni di cui all'art. 47 commi 3, 3-bis e 4 del decreto legge 77/2021:
1) nel caso in cui il progetto affidato in house venga anch'esso finanziato con i fondi del PNRR e PNC;
2) nel caso in cui il progetto affidato in house venga pagato con risorse della stazione appaltante.

Distinti saluti

Argomenti:

Premesso che il nuovo codice dei contratti pubblici D. Lgs. 36/2023, efficace dal 01/07/2023, all’art. 17 co. 5 prevede che: “l’organo competente a disporre l’aggiudicazione esamina la proposta, e, se la ritiene legittima e conforme all’interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all’offerente, dispone l’aggiudicazione, che è immediatamente efficace”.
Nell’ipotesi di una procedura di gara finanziata con fondi PNRR da aggiudicarsi entro il 15/09/2023, al fine di garantire il rispetto della milestone prevista a pena di perdita del relativo finanziamento e al fine di “semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR”, come previsto dall’art. 225 co. 8 del D. Lgs. 36/2023, si chiede se sia possibile procedere con l’aggiudicazione ancorché non conclusa la verifica sul possesso dei requisiti, provvedendo ad attestarne l’efficacia soltanto in caso di esito positivo della stessa.

Premesso che ai sensi dell'art. 225 comma 9 del D.Lgs 36/2023 "A decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell’articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui all’articolo 23 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono le procedure per le quali è stato formalizzato l’incarico di progettazione alla data in cui il codice acquista efficacia. [...]", si chiede cortesemente di chiarire se, nel caso in cui l'incarico di progettazione sia stato formalizzato prima della data in cui il nuovo codice ha acquistato efficacia, lo schema di contratto e capitolato speciale di appalto debbano comunque essere redatti con riferimento al nuovo codice dei contratti, dal momento che la gara d'appalto per l'affidamento dei lavori verrà bandita successivamente alla data in cui il D.Lgs 36/2023 ha acquistato efficacia, anche nel caso di intervento finanziato nell'ambito del PNRR.

Argomenti:

E' stata indetta una procedura destinata a soddisfare anche interventi a valere su fondi PNRR (M6 C1-1.2.2) E PNC. Ai sensi dell'art. 47 comma 4 del D.L. 77/2021, nel disciplinare di gara è stata richiesta una dichiarazione sull'assolvimento degli obblighi assunzionali (30% donne - 30% giovani), che in caso di mancata presentazione comporta l'esclusione e non è sanabile con il soccorso istruttorio. In fase di verifica della documentazione amministrativa un operatore economico ha presentato una dichiarazione nella quale si precisa che "occupando MENO DI 15 DIPENDENTI non è tenuta al rispetto di quanto prescritto ai sensi dell'art. 47 comma 2 e 3 del D.L. 77/2021 convertito in L. 108/2021". In base alla verifica sulla normativa in essere per PNRR/PNC sembra non vi siano deroghe per PMI in relazione agli obblighi assunzionali indicati negli atti di gara, pertanto si chiede se l'operatore economico debba essere escluso dalla procedura in argomento.

Argomenti:

Buongiorno, Risultando che le stazioni appaltanti, relativamente al PNRR, possono procedere entro le relative soglie tramite Affidamento Diretto mediante “autonomo utilizzo di strumenti telematici” (rif. https://asmel.eu/downloads/nota-operativa-qualificazione-pnrr-e-nuovo-codice.pdf) Si richiede un chiarimento circa questo aspetto: gli strumenti telematici a cui si fa riferimento sono obbligatoriamente sistemi di negoziazione elettronici come MEPA o equivalenti regionali (es. Start Regione Toscana)? O è sufficiente che tutti gli scambi e le comunicazioni avvengano ad esempio via PEC? Dovendo urgentemente affidare un servizio specifico ad un soggetto non iscritto a nessuna di queste piattaforme ci chiediamo se sia regolare procedere con affidamento diretto e scambio di atti e comunicazioni via PEC senza effettuare la procedura su Mepa o simili. L’importo è inferiore ai 5000 euro, pertanto sarebbe rispettata normativa che obbliga il ricorso a Mepa o simili solo sopra i 5000 euro, inoltre la prestazione in oggetto è molto specifica e non presente su alcun catalogo Mepa o simili. In attesa di un Vostro cortese riscontro, porgo Cordiali Saluti.

Argomenti:

Buongiorno,
si chiede se in un bando che deve partire nei prossimi giorni, il costo della manodopera per lavori finanziati da fondi del PNRR sia o meno da scorporare e non assoggettare a ribasso
si ringrazia e si segnala l'estrema urgenza
grazie

L’Ente ha avviato un lavoro finanziato con fondi PNRR le cui offerte sono state presentate nel 2022 e i lavori sono iniziati nel 2023. Atteso che è in corso la redazione del SAL si chiede se è corretto non applicare per questo intervento la disciplina compensativa prevista dall’art. 26 comma 6-ter del DL 50/2022 e s.m.i. utilizzando il prezziario aggiornato 2023 atteso la norma ne prevede l’applicazione per gli interventi che non anno accesso al Fondo di cui al comma 7 dello stesso articolo (Fondo per l’avvio di opere indifferibili)? Si precisa che per il suddetto interventi non si è avuto alcun accesso al Fondo per opere indifferibili di cui al comma 7 del DL 50/2022, in quanto alla data di redazione dei bando il prezziario utilizzato era quello vigente e le somme disponibili erano sufficienti a coprire le spese del QE.
Non applicando la disciplina di cui all’art. 26 comma 6-ter del DL 50/2016, si ritiene applicabile invece l’istituto della revisione del prezzo di cui all’art. 29 del D.L. n. 4/2022 e s.m.i.

Argomenti:

Chiarita con Circolare MIT del 12.07.2023 la disciplina speciale e derogatoria delle procedure afferenti alle opere PNRR e assimilate desumibile dalla disposizione transitoria di cui all’articolo 225, comma 8 del D.lgs. 36/2023 almeno fino al 31.12.2023, è in dubbio quale sia il regime giuridico da applicare agli affidamenti relativi a tali procedure, successivamente al 1° luglio 2023, nell’operatività di portata più generale quali ad esempio le fasi di affidamento e di esecuzione del contratto.
Orbene, visto l’articolo 226, comma 1 del D.lgs. 36/2023, ci si interroga se è corretto applicare agli affidamenti relativi a procedure afferenti alle opere PNRR e PNC – fuori dai casi previsti dalla disciplina speciale e derogatoria del D.L. 77/2021 con i relativi rinvii a disposizioni del D.lgs. 50/2016 – il nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D.lgs. 36/2023) piuttosto che l’ormai abrogato D.lgs. 50/2016.

Argomenti:

Il comma 1 dell’articolo oggetto del presente quesito prevede l’ambito applicativo dell’articolo medesimo, disponendo che le misure contenute nella disposizione in commento riguardano le procedure afferenti gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse PNNR o PNC.
Tale comma sembra far riferimento a qualsiasi procedura posta in essere in attuazione delle misure, tra l’altro, del pnrr senza limitarla esplicitamente alle procedure di appalto o concessione.
Tuttavia i commi seguenti del medesimo articolo utilizzano una terminologia che, inequivocabilmente, fa riferimento al codice dei contratti pubblici.
In particolare il comma 6, che prevede l'applicazione di penali per l'inadempimento dell'appaltatore agli obblighi di cui al comma 3, al comma 3-bis ovvero al comma 4, fa riferimento esclusivamente ai contratti di appalto.
Inoltre le linee guida adottate con decreto del 7 dicembre 2021, concernenti l’art. 47 del d.l. 77/2021, stabiliscono che le stesse trovano applicazione sia nell’ambito delle concessioni sia nell’ambito degli appalti, di importo superiore o inferiore alle soglie di rilevanza europea e dunque a tutti i contratti pubblici del PNRR o PNC.
Muovendo dalla diversità fra la causa del contratto di appalto rispetto a quella della convenzione regolante l’attività di collaborazione instaurata anche tramite gli strumenti di cui all’art. 55 del Codice del terzo settore, si chiede se anche tali strumenti (co-progettazione e accreditamento) rientrino o meno nell’ambito applicativo dell’art. 47 del d.l. 77/2021.

Argomenti:

Questo Comune (non capoluogo di provincia) risulta beneficiario di un contributo PNRR Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3, per la realizzazione di una nuova scuola per l’infanzia.
L’art. 52 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, prevede che “Nelle more di una disciplina diretta ad assicurare la riduzione, il rafforzamento e la qualificazione delle stazioni appaltanti, per le procedure afferenti alle opere PNRR e PNC, i comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori, oltre che secondo le modalità indicate dal citato articolo 37, comma 4, attraverso le unioni di comuni, le province, le città metropolitane e i comuni capoluogo di provincia".
Alla luce della normativa sopra richiamata e di quanto previsto dagli artt. 62 e 63 del D. Lgs. n. 36/2023, si chiede se, ai fini dell’espletamento della procedura per l’affidamento dei lavori di che trattasi, questo Comune può procedere avvalendosi della stazione appaltante ERAP (Ente Regionale per l'Abitazione Pubblica) delle Marche.
Distinti saluti.

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GARE PNRR - NORMATIVA APPLICABILE
QUESITO del 20/09/2023

Alla luce della Circolare MIT del 12 luglio u.s, si chiede se, per i Comuni non capoluogo, le determine a contrarre avente ad oggetto affidamenti di lavori, servizi e forniture, finanziati con PNRR e successive al 1° luglio c.a. (e sino al 31/12/2023), oltre che recepire le norme del DL 77/2021 e del DL 13/2023, a quale Codice degli appalti è necessario riferirsi (DLgs. n.50/2016 oppure D.Lgs,. n. 36/2023).

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Per le procedure di affidamento riguardanti opere PNRR, si applica il d.lgs. 36/2023 o il d.lgs. 50/2016?

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Questa istituzione ha pubblicato in data 05/06/2023 il Programma biennale degli acquisti 2023/2024, inserendo tra gli interventi la fornitura di “Apparecchiature \Arredi \Attrezzature PON FESR Ambienti per l' Infanzia” per un importo di € 70,970.35 e la fornitura di “Acquisto di dotazioni digitali per ambienti di apprendimento innovativi Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class. Codice progetto M4C1I3.2-2022- 961”, per un importo di € 102,211.74. Si rileva che la soglia in vigore al momento della pubblicazione era pari a € 40.000,00. Premesso che: - con l’entrata in vigore del nuovo Codice degli Appalti la normativa vigente prevede l’obbligatorietà della pubblicazione di un programma triennale solo per gli acquisti superiori alla soglia pari a € 140.000,00; -per il piano acquisti relativo al Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class, a fronte di una più dettagliata progettazione esecutiva, è scaturita una differente programmazione delle risorse con una variazione dell’ammontare complessivo delle risorse ripartite in ragione dei diversi lotti funzionali attinenti a differenti CPV, tutti inferiori alla nuova soglia; si chiede se, dovendo comunque procedere ad aggiornamento degli importi, è possibile eliminare la linea di intervento inerente al PNRR, Azione 1 - Next generation class, dal momento che gli importi da modificare sono inferiori alla nuova soglia. Qualora si possa procedere all’eliminazione, si chiede di conoscere la procedura corretta da seguire. Si ringrazia per la collaborazione e si resta in attesa di riscontro.

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L'Università di Camerino deve attuare un progetto che si inquadra nell'ambito della misura 25 del fondo complementare SISMA che sembrerebbe raccordarsi alla Missione 5 C3 del PNRR. In assenza di specifici riferimenti nella mappatura di correlazione agli Interventi per le aree del terremoto 2009-2016, si chiede quale sia il Regime e le schede DNSH da applicare in quanto specifiche per ogni investimento. Si precisa che il progetto è stato finanziato sulla Misura B - Sub Misura B4 - “Centri di ricerca per l’innovazione”, linea di intervento n. 1 “Contributo per la realizzazione e/o implementazione di 4 centri di ricerca e trasferimento tecnologico”, ai sensi dell’art. 14 bis del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 28 luglio 2021, n. 108.

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Con riferimento alla portata applicativa dell'art. 225, comma 8 del Codice, il MIT con circolare 13.7.2023 ha confermato la specialità delle disposizioni del d.l. 77/2021 e del d.l. 13/2023 derogatorie al d.lgs. 50/2016 pur in vigenza del nuovo codice sia i rinvii che tali decreti operano al medesimo d.lgs. 50/2016, affermando la "perdurante efficacia, anche dopo il 1 luglio 2023, delle disposizioni speciali in materia di procedure ad evidenza pubblica relative alle opere finanziate in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR o dal PNC". Tale orientamento è stato confermato dal Servizio in indirizzo con riguardo alle disposizioni sulla qualificazione delle stazioni appaltanti, tenuto conto delle speciali disposizioni di cui all'art. 52, comma 1, lett. a) del d.l. 77/2021. Tale orientamento, tuttavia, non risolve il tema della disciplina applicabile agli appalti PNRR/PNC avviati dopo il 1° luglio 2023 con riguardo ad istituti non disciplinati nè dal d.l. 77/2021 nè dal d.l. 13/2023 in deroga al d.lgs. 50/2016. Si fa riferimento, in particolare, alla materia dei requisiti generali di partecipazione alle procedure di affidamento dei contratti pubblici disciplinata -pur in vigenza del d.l. 77/2021- dalle disposizioni contenute nell'art. 80 del d.lgs. 50/2016. Si chiede, pertanto, di conoscere l'avviso interpretativo di codesto Servizio in merito alla disciplina applicabile ad appalti PNRR/PNC banditi dopo il 1 luglio 2023 per quanto riguarda i requisiti generali, evidenziando che la materia ha subito rilevanti modifiche ad opera del nuovo codice appalti (art. 94 e ss), che hanno l'effetto di ampliare la capacità degli operatori di partecipare alle gare d'appalto, con chiaro intento pro-concorrenziale. Si pensi, ad esempio, all'eliminazione dal novero delle persone fisiche da controllare dei soggetti cessati dalle cariche nell'anno antecedente, nonchè all'estensione del self cleaning ad eventi ostativi verificatisi anche in corso di gara

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Premesso che:
- il MIUR ha pubblicato in data 01.07.2022 il concorso di progettazione in due gradi ai sensi degli articoli 152 e sg. del D.Lgs 50/16 e dell'art. 24 del DL 152/21, convertito in legge n. 233 del 29/12/2021 per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di nuove scuole nell'ambito della M2 C3 I. 1.1. del PNRR, inclusivo del progetto CUP J51B22000390006 di cui il sottoscritto svolge le funzioni di RUP;
- l'ente attuatore ha proceduto all'affidameneto del servizio per la progettazione definitiva ed esecutiva agli stessi vincitori del concorso di progettazione, ai sensi dell'art 24 del DL 152/2021, nonchè secondo quanto novellato dall'art 24 co. 6 del DL 13/2023 convertito in L. 41/2023 .
Considerato che:
a) l'importo finale dei lavori è risultato per effetto dell'aumento prezzi sensibilmente superiore di quanto previsto inizialmente nel concorso di progettazione dimodochè anche il corrispettivo della direzione lavori subisce un notevole aumento rispetto a quanto determinato nel concorso di progettazione nel calcolo dei corrispettivi per le fasi di affidamento complessive (progettazione e direzione lavori) e sulla base del quale sono stati definiti i requisiti speciali di partecipazione;
SI CHIEDE QUINDI:
1 - se alla luce di quanto esposto e dell'attuale quadro normativo sia possibile procedere all'affidamento della sola direzione lavori con una distinta procedura negoziata senza pubblicazione di bando secondo l'art 24 co. 6 del DL 13/23, mantenendo salvo il rinvio all'art 152 co. 5 secondo periodo del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. in cui sia previsto un coerente adeguamento dei requisiti speciali di partecipazione in funzione del nuovo importo lavori ;
2 - se il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione possa cumularsi con l'incarico di direzione lavori nell'ambito della stessa procedura di affidamento.

UNICAM ha avviato una gara con procedura aperta per l'acquisto di uno strumento di importo pari a € 215.000,00.
L'unica offerta pervenuta è stata presentata da un fornitore inglese che ha 92 dipendenti, quindi, come indicato nel disciplinare e previsto per legge, lo stesso sarebbe tenuto a pena di esclusione a produrre copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale, redatto ai sensi dell'articolo 46, comma 2, decreto legislativo n.198/2006.
Il fornitore per il tramite del suo agente in Italia si è attivato in ogni modo e ha prodotto il rapporto sulla base del format ministeriale, ma il Ministero del lavoro non consente l'invio del rapporto perché l'azienda non è in possesso di partita iva e C.F. Italiano, come comprovato dall'operatore che ha allegato all'offerta anche la comunicazione del Ministero.
Il legale rappresentante dell'azienda ha quindi allegato all'offerta una sua dichiarazione con la quale attesta la veridicità del contenuto del rapporto.
Potremmo accettare ugualmente il rapporto ai fini degli adempimenti PNRR e concludere l'iter?

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Soglie per bando PNRR
QUESITO del 28/07/2023

In caso di determina a contrarre da approvare e bando da pubblicare dopo il 1/7/2023, relativo a forniture, servizi o lavori finanziati da fondi PNRR, si chiede se il riferimento normativo da utilizzare relativo alle soglie sia l'art. 35, D.Lgs. 50/2016 oppure l' art. 14, D.Lgs. 36/2023

Data l'entrata in vigore del nuovo codice si chiede conferma che per l'affidamento di un incarico di progettazione, dl e sicurezza di opere PNRR anche dopo il 1° luglio vada applicato quanto previsto dal dl 77/2021. Si chiede altresì quale normativa debba poi seguire il progettista nella redazione degli elaborati progettuali nonché l'appaltatore nell'esecuzione dei lavori PNRR (dlgs 50/2016 oppure dlgs 36/2023). Nella circolare MIT del 12/7/2023 si fa riferimento alle procedure di gara (cui il dl 77/2021 introduceva semplificazioni) ma non appare chiaro se la normativa pregressa vada applicata anche nella fase di esecuzione (nomina RUP, livelli di progettazione, subappalto, ecc...).

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Si chiede se, nell'ambito degli acquisti finanziati in tutto o in parte dal PNRR e dal PNC, sia applicabile la norma dell'art. 52, comma 1, D.Lgs. 36/2023, relativa alla semplificazione delle verifiche sul possesso dei requisiti, per procedure di cui all'art. 50, comma 1, lett. a) e b) del citato Decreto, di importo inferiore a € 40.000,00.

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APPALTI PNRR -
QUESITO del 17/04/2024

In un bando PNRR relativamente alle clausole di esclusione si applica l'art. 80 D.Lgs.vo 50/2016 o l'art. 94 e 95 D.Lgs.vo 36/2023?

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